COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: BARI SPORT MOLFETTA – A.S.D. EUROPA CALCIO PALESE dell’8 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.D. Europa Calcio Palese in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 27 del 12 gennaio 2006)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: BARI SPORT MOLFETTA – A.S.D. EUROPA CALCIO PALESE dell’8 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.D. Europa Calcio Palese in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 27 del 12 gennaio 2006) L’A.S.D. Europa Calcio Palese ha proposto reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo che ha comminato a carico della Società la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della Società Bari Sport Molfetta ,nonché la squalifica per quattro giornate ai calciatori ARCIULI STEFANO e COSTANTINO MICHELE,assumendo che alcuni calciatori della propria squadra erano intervenuti in soccorso di un tifoso dell’Europa Calcio Palese,che sarebbe stato aggredito da una decina di tifosi avversari. Chiede , pertanto, l’omologazione del risultato acquisito sul campo di 2 – 2 o,in subordine,la ripetizione della gara,nonché la riduzione delle giornate di squalifica dei calciatori Arciuli Stefano e Costantino Michele. Quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali ,dai quali si rileva che il direttore di gara ,con gioco in svolgimento,era costretto al 47° del secondo tempo a sospendere la gara,portandosi precipitosamente negli spogliatoi,poiché i calciatori dell’Europa Calcio Palese ,compresi i calciatori di riserva,si dirigevano verso gli spalti,scavalcavano la recinzione ed entravano in contatto con i tifosi avversari,creando una rissa. L’arbitro riconosceva- tra i partecipanti a questo evento-i calciatori Arciuli Stefano(n. 2) e Costantino Michele (n. 10). La Commissione Disciplinare,sentita la Società reclamante,rileva che quanto asserito nel reclamo,è smentito nel rapporto del direttore di gara. Purtuttavia è possibile addivenire solamente ad una lieve riduzione delle squalifiche inferte ai calciatori Arciuli Stefano e Costantino Michele,confermando nel resto le impugnate decisioni. P.Q.M. D E L I B E R A Ridurre la squalifica comminata ai calciatori Arciuli Stefano e Costantino Michele a tre giornate, confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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