COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S. FOGGIA INCEDIT – G.S. TROIA del 15 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.S. Foggia Incedit avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo(cfr. Com. Uff. n. 28 del 19 gennaio 2006)nei confronti di alcuni tesserati.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: U.S. FOGGIA INCEDIT – G.S. TROIA del 15 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.S. Foggia Incedit avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo(cfr. Com. Uff. n. 28 del 19 gennaio 2006)nei confronti di alcuni tesserati.
L’U.S. Foggia Incedit ha proposto reclamo avverso le squalifiche per 3 (tre) gare inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori Bruno Salvatore, Roma Michele e Zottola Giovanni,assumendo che quanto riferito dal direttore di gara non risponde al vero, poiché le frasi irriguardose e minaccio
se sarebbero state rivolte all’arbitro dai calciatori della squadra ospite. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rileva che l’arbitro, nel proprio referto, ha riferito in maniera inequivocabile che i suddetti calciatori ,a fine gara, lo avevano gravemente minacciato, tentando di aggredirlo, non riuscendovi per il tempestivo intervento della forza pubblica sostitutiva.
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo dell’U.S. Foggia Incedit e,per l’effetto,addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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