COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. VILLASIMIUS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 05.01.2006. Gara Villasimius / Pula del 23.12.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. VILLASIMIUS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 05.01.2006. Gara Villasimius / Pula del 23.12.2005. La società Villasimius ha proposto reclamo avverso le sanzioni consistite nella ammenda di Euro 200,00 e nella squalifica del campo per due gare inflitte alla medesima Società, perché, per quasi tutta la gara, i sostenitori della squadra tenevano condotta sistematicamente ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro e dei due assistenti, contro uno dei quali venivano anche lanciate alcune pietre di piccole dimensioni, senza colpirlo. Al termine della gara, mentre proseguivano gli insulti e le minacce, l’arbitro e l’altro assistente venivano anche fatti oggetto del lancio di sputi che li raggiungevano in pieno viso. La reclamante contesta che gli sputi fossero rivolti al direttore di gara e che si sia verificato il lancio di pietre, all’indirizzo di uno degli assistenti dell’arbitro. Domanda, pertanto, un’equa riduzione delle sanzioni. La Commissione, sulla scorta del referto e del relativo allegato, ritiene provati gli addebiti, essendo stati ivi dettagliatamente descritti i fatti che hanno determinato le sanzioni inflitte. La portata degli episodi, per quanto censurabile risulti il comportamento attribuito ai sostenitori della società Villasimius, è tuttavia tale da dovere giustificare una adeguata riduzione delle sanzioni adottate che risultano eccessive in relazione alla gravità ed alle conseguenze degli atti riferiti. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del campo della società Villasimius ad una giornata, e di revocare l’ammenda. Dispone il non addebito della tassa.
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