COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 25/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MONTE REALE di Realmonte – (per posizione irregolare calciatore Scaglione Leonardo – GARA MONTALLEGRO/MONTEREALE dell’8.12.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. AGRIGENTO) – Proc. n. 18/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 25/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MONTE REALE di Realmonte – (per posizione irregolare calciatore Scaglione Leonardo – GARA MONTALLEGRO/MONTEREALE dell’8.12.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. AGRIGENTO) – Proc. n. 18/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Scaglione Leonardo nato il 26.11.1983 schierato dalla Società A.S. Montallegro nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: la gara ha avuto luogo l’8.12.2005; il calciatore Scaglione Leonardo aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi perchè squalificato per una gara con C.U. n. 18 pubblicato il 9.12.2005 – C.P. Agrigento – rubricato tra i calciatori non espulsi; Pertanto, DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito della tassa € 130,00.
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