COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare J.F. KENNEDY BIRGI di Marsala – (avverso squalifica per cinque gare calciatori Saladino Antonino e Bilardello Baldassare – GARA LATTE PUCCIO CAPACI/KENNEDY del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 32 del 18.01.2006) – Proc. n. 140/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare J.F. KENNEDY BIRGI di Marsala – (avverso squalifica per cinque gare calciatori Saladino Antonino e Bilardello Baldassare – GARA LATTE PUCCIO CAPACI/KENNEDY del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 32 del 18.01.2006) – Proc. n. 140/A L’arbitro della gara in epigrafe indicata, ha riportato sul referto che a fine gara, i calciatori Saladino Antonino e Bilardello Baldassare gli si avvicinavano stringendogli la mano con sproposita forza procurandogli dolore. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 32 del 18.01.2006 ha squalificato i suddetti per n. 5 gare con la seguente motivazione: “Per gravissimo contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro a fine gara”. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società J.F.Kennedy Birgi, ritenendo eccessivo il provvedimento inflitto ai propri tesserati chiedendo la riforma dello stesso; La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: dalla lettura del rapporto di gara si evince senza ombra di dubbio che il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara è stato posto in essere dai due suddetti calciatori; tale condotta quantunque deplorevole e censurabile non ha comportato danni fisici alla mano dell’arbitro se non il dolore riportato dallo stesso, non evidenziandosi alcuna conseguenza pertanto si ritiene di commisurare le squalifiche come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare le squalifiche ai calciatori Saladino Antonino e Bilardello Baldassare dalla Società J.F. Kennedy Birgi; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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