COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ASS. POL. RIESI 2002 (CL) – (avverso squalifica calciatori vari ed ammenda di € 150,00 – GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/RIESI 2002 del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n.144/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ASS. POL. RIESI 2002 (CL) – (avverso squalifica calciatori vari ed ammenda di € 150,00 – GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/RIESI 2002 del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n.144/A Preliminarmente si rileva che l’appello è sottoscritto da soggetto, destinatario di provvedimento disciplinare e come tale non legittimato a rappresentare la Società. In ordine alla posizione personale lo stesso appellante non muove alcuna contestazione al provvedimento irrogato a suo carico, che dichiara di accettare; P.Q.M. DELIBERA: l’inammissibilità dell’appello proposto con addebito di tassa non versata pari ad € 130,00.
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