COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 105/06-gl. Gara Marina Mercato Subbiano – Figline (1-3) del 18/12/2005. Campionato di Eccellenza, in C.U. Regionale Toscana n.28 del 22/12/05

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 105/06-gl. Gara Marina Mercato Subbiano – Figline (1-3) del 18/12/2005. Campionato di Eccellenza, in C.U. Regionale Toscana n.28 del 22/12/05 Squalifica per tre gare effettive nei confronti del calciatore Giglioli Massimiliano per condotta violenta verso un calciatore avversario e per cinque gare effettive nei confronti del calciatore Rosi Devid per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara provocando conseguenze. Entrambi i calciatori tesserati per la società Figline. Con rituale e tempestivo reclamo la società Figline contesta le sanzioni inflitte ai propri tesserati ed in particolare rileva: - quanto al tesserato Giglioli Massimiliano contesta la quantificazione della sanzione ritenuta, a suo dire, eccessiva in relazione ai fatti avvenuti; - quanto al tesserato Rosi Devid, articola maggiormente la difesa ed in particolare sostiene che, nei minuti finali di recupero della gara, il calciatore n.9 avversario è venuto a contatto accidentalmente con un proprio calciatore, probabilmente il Rosi e dal contrasto di testa, ha subito un colpo che gli ha provocato la fuoriuscita di sangue dal naso, non solo, ma del fatto la C.U. N. 32 del 26/1/2006 – pag. 947 terna arbitrale ne sarebbe venuta a conoscenza a seguito dell’intervento di un dirigente avversario, che indicava nel Rosi l’autore del gesto lesivo. La reclamante sostiene inoltre di avere saputo della espulsione del Rosi solo al momento del ritiro delle distinte dei calciatori partecipanti alla gara nello spogliatoio arbitrale. - La società Figline conclude chiedendo di essere udita dal Collegio e nel merito, per una riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati. La C.D. esaminata la documentazione ufficiale, ha ritenuto di convocare l’assistente dell’arbitro che ha segnalato il gesto imputato al calciatore Rosi Devid. Tale convocazione è stata dettata dalla necessità di ricevere alcune delucidazioni in ordine alla compilazione del proprio rapporto di gara, alla luce della presenza in atti dell’originale, mentre il G.S. aveva dovuto prendere le decisioni di competenza sulla copia per fac simile in suo possesso. All’udienza del 13/01/06 veniva udita l’assistente dell’arbitro, la quale ha confermato il testo del rapporto di gara, ha confermato altresì che è stato il Rosi a colpire l’avversario e, quando quest’ultimo si è girato ha notato, in quest’ultimo, la fuoriuscita di sangue dal naso. L’assistente ha dichiarato inoltre di non avere rilevato altri gesti aggressivi se non quanto riferito. All’udienza del 20/01/06 è stata convocata la società reclamante, la quale ha confermato, per mezzo del suo rappresentante, quanto evidenziato nel reclamo sia per il calciatore Rosi che per il Giglioli. La C.D. al termine dell’istruttoria espletata, respinge il reclamo relativamente al calciatore Giglioli Massimiliano ed accoglie quello relativo al calciatore Rosi Devid. Quanto al Giglioli, i motivi di reclamo appaiono non incisivi e la sanzione, relativamente ai fatti commessi, appare ben calibrata. Quanto al calciatore Rosi invece, il Collegio, dopo un’attenta valutazione dei documenti e dopo avere udito l’assistente dell’arbitro, ha maturato il convincimento che non esiste prova certa del fatto imputato al tesserato, per quanto attiene la fuoriuscita di sangue dal naso evidenziata nel calciatore avversario. Un fatto è certo: il Rosi, a fine gara, ha colpito il calciatore avversario con la mano chiusa (presumibilmente a pugno) ed a nulla vale l’affermazione dubitativa della reclamante, allorchè cerca di difendere il proprio calciatore, sostenendo che il Rosi non avrebbe avuto alcun motivo di colpire l’avversario in quanto la sua squadra aveva vinto e lui aveva anche segnato una rete. Tuttavia, a parere della C.D. non appare sicuro che il gesto del Rosi abbia provocato, come conseguenza, la fuoriuscita di sangue dal naso all’avversario e ciò per i seguenti motivi: - modalità di redazione del rapporto dell’assistente arbitrale sul punto; - incertezza circa il nesso di causalità tra l’azione e le conseguenze della stessa. Infatti, l’assistente dell’arbitro ha notato il sanguinamento soltanto quando il calciatore colpito si è girato e non in diretta conseguenza del colpo subito e tale particolare non esclude in assoluto che la fuoriuscita di sangue dal naso possa essere stata la conseguenza di un colpo subito durante un’azione di gioco, nei minuti di recupero della gara, come sostenuto dalla difesa della reclamante. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo relativamente al calciatore Giglioli Massimiliano, accogliendo invece quello relativo al calciatore Rosi Devid e per l’effetto riduce le giornate di qualifica per quest’ultimo da cinque a tre. Dispone il non addebito della tassa di reclamo
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