COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 019/06-rn. Reclamo S.C. Guamo Avverso Squalifica Per 6 Mesi Del Calciatore Cortopassi Fabio (C.U. N° 12 Del 6102005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 019/06-rn. Reclamo S.C. Guamo Avverso Squalifica Per 6 Mesi Del Calciatore Cortopassi Fabio (C.U. N° 12 Del 6102005) Reclama la S.C. Guamo avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Lucca con la seguente motivazione: “Espulso per aver protestato una decisione del D.G. si avvicinava minacciosamente e poggiando entrambe le mani sul petto dell’arbitro lo spintonava leggermente facendolo arretrare di un paio di passi”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione, non contesta i fatti così come riportati dal D.G., ma sostiene che il leggero contatto tra il calciatore ed il D.G. sia avvenuto petto contro petto ed in modo fortuito solo per effetto della foga nelle proteste. La C.D., quindi, esaminati gli atti ed il ricorso, decide di accogliere il reclamo. Posto che neppure la reclamante contesta l’accadimento, ma solo la volontarietà e le modalità del contatto, la sanzione va esaminata ed eventualmente rivisitata solamente sotto il profilo della congruità. Nel caso di specie la C.D. ritiene da un lato che il contatto tra il calciatore e l’arbitro vi sia stato e vi sia stato nella maniera descritta nel rapporto. Peraltro lo stesso arbitro definisce leggera la spinta e quindi appare la sanzione eccessiva in relazione ad una sorta di gradazione operata nel corso degli anni da questa commissione. Per l’episodio in questione appare congrua una sanzione di squalifica di mesi quattro. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Cortopassi Fabio fino al 622006, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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