COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 093/Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla Società Massa Calcio a 5 avverso la decisione con la quale il G.S. Regionale le ha inflitto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 2/12/2005 contro la Pol.Futsal Tirrenia. (C.U. n. 27 del 15/12/2005).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
093/Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla Società Massa Calcio a 5
avverso la decisione con la quale il G.S. Regionale le ha inflitto la sanzione della punizione
sportiva della perdita della gara disputata in data 2/12/2005 contro la Pol.Futsal Tirrenia.
(C.U. n. 27 del 15/12/2005).
Il G.S. Regionale, in accoglimento di specifico reclamo, proposto dalla Pol. Futsal Tirrenia in
ordine alla sospensione della gara del 2.12.2005 che aveva visto la reclamante opposta al Massa
Calcio a 5, ha inflitto a quest’ultima Società la punizione della perdita sportiva della gara per 0 – 6.
Il motivo della decisione di primo grado risiede nell’essere diventato il parquet del campo ove si
svolgeva la gara del tutto inagibile perché scivoloso, quindi pericoloso per i calciatori, per effetto
della enorme condensa verificatasi nell’impianto.
Detto provvedimento viene impugnato in questa sede con tempestivo reclamo, ritualmente
notificato alla controparte che, peraltro, non ha controdedotto.
Premesso che la Società reclamante riconosce che la responsabilità sulla praticabilità del campo
di giuoco ricade sulla società ospitante, il reclamo rileva come non le si possa imputare, nel caso di
specie, alcuna responsabilità, atteso che ci si trova in presenza di un caso assolutamente
eccezionale dato che la condensa, dovuta alla particolare piovosità del periodo, si è verificata
all’improvviso come dimostra la precedente presenza sul medesimo campo di alcune squadre di
pallacanestro in sede di allenamento.
Contesta ancora la reclamante come l’arbitro non abbia richiesto alla Società di provvedere ad
eliminare l’inconveniente assegnandole, per tale bisogna, un” termine temporale”. Rileva che in
ogni caso la partita avrebbe potuto essere proseguita su un adiacente campo di gioco scoperto
che, afferma, essere omologato fino alla categoria di serie B. Definisce infine la decisione come
“contraddittoria e pericolosa “ affermandosi in tal modo una diversa responsabilità addebitabile alle
società tra campi coperti e campi all’esterno, per i quali è previsto il rinvio allorché “ piove o nevica,
o il campo ghiaccia”.
Chiede, a conclusioni di dette argomentazioni, che la gara venga ripetuta.
Nel corso della richiesta audizione la reclamante richiama i concetti riportati sul gravame
aggiungendo che comunque la Società ha posto in funzione, prima dell’inizio della gara, i
ventilatori come è solita fare in casi del genere da sei anni a questa parte.
C.U. N. 32 del 26/1/2006 – pag. 950
Premette la Commissione che è principio generale dell’ordinamento, costantemente riconosciuto
dalla propria giurisprudenza, confortata dalla C.A.F. ( C.U. n. 25/C del 10/02/2003) ed ammesso
dalla stessa società, che la responsabilità in ordine alla praticabilità del campo di gioco ed allo
svolgimento della partita fino al termine incombe esclusivamente alla società ospitante.
Detto ciò la Commissione, acquisiti gli atti di gara, esamina i motivi del reclamo.
L’argomento basilare posto della società a sostegno della doglianza è relativo al non aver l’arbitro
assegnato un tempo entro il quale la società avrebbe dovuto rimettere il campo in condizioni di
praticabilità. L’assunto viene chiaramente smentito dall’arbitro il quale, nel supplemento di rapporto
reso in questa sede e del quale si ricorda l’assoluta efficacia probatoria, dopo aver precisato che
entrambe le società concordavano circa la sospensione definitiva dell’incontro, precisa di aver
chiesto ad alcuni dirigenti della società reclamante, di cui indica i nomi, se si potesse porre in
essere un rimedio per l’eliminazione dell’umidità esistente. La risposta di detti dirigenti è stata che
anche aspettando il campo non si sarebbe mai asciugato. Il che lascia presupporre che i dirigenti
in questione conoscessero l’inconveniente e conseguentemente la sua ineliminabilità.
Anche il secondo motivo di reclamo appare infondato. Infatti, a prescindere dal fatto che l’arbitro,
sempre con il supplemento di rapporto indicato, afferma che anche il campo all’esterno “era
impraticabile in quanto pioveva molto ….e quindi era allagato ed a sua volta impraticabile”, la
Commissione rileva come non rientri fra le prerogative dell’arbitro il poter spostare la gara dal
campo stabilito dal Comitato all’inizio della stagione calcistica, ad altro del quale non è tenuto a
conoscere l’eventuale omologazione.
Occorre inoltre osservare come la norma generale, art. 60 N.O.I.F., tratta della impraticabilità del
terreno di giuoco e non del campo di giuoco, riferendo la impraticabilità a campi in erba in
relazione ad eventi atmosferici eccezionali o ad ogni altra causa. Tale norma non può, quindi,
essere applicata ad un impianto coperto che, in quanto tale, deve garantire in ogni caso la
possibilità della disputa dell’incontro (ad esempio impianto di aerazione adeguato o comunque
messa in atto di dispositivi volti a garantire il sicuro utilizzo dell’impianto).
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il reclamo disponendo l’acquisizione della relativa tassa.
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