COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA 102/06-rg. Reclamo della A.S. Figline avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Spigoli Riccardo fino al 22/02/06. ( C.U. N. 28 del 22/12/05 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA 102/06-rg. Reclamo della A.S. Figline avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Spigoli Riccardo fino al 22/02/06. ( C.U. N. 28 del 22/12/05 ). Durante la gara “ A.S. Figline – Mobilieri Ponsacco” , valevole per la gara di Coppa Italia Dilettanti, il calciatore Spigoli Riccardo, in reazione ad un fallo di gioco subito, spingeva e offendeva ripetutamente un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al D.G. e con la mano destra gli prendeva il mento spostandogli leggermente il capo senza procurargli dolore e offendendolo. Per tale comportamento veniva squalificato per due mesi. Propone reclamo la A.S. Figline, sostenendo che il comportamento di reazione del proprio tesserato era la conseguenza alla mancata espulsione anche del calciatore avversario. Pertanto esasperato dalla decisione arbitrale ha cominciato ad offendere sia l’avversario che lo stesso D.G. Sottolinea,inoltre, la reclamante come il proprio tesserato a fine gara si sia scusato con l’arbitro per il comportamento tenuto in campo. Per i motivi suddetti la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La A.S. Figline pone anche un ulteriore questione circa il periodo della squalifica comminato dal G.S., ritenendo più equo che il calciatore venga squalificato a giornate e non a tempo, considerato che in tal caso la squalifica andrebbe scontata durante le gare di Coppa Italia. Chiede,infine, di essere ascoltata. In data 20-01-06 compariva davanti a questa C.D. il sig. Casucci Vittorio, come da regolare delega in atti, il quale ribadiva che il comportamento del proprio tesserato era la naturale conseguenza della disparità di trattamento applicata dal D.G. che espelleva dal campo il calciatore Spigoli Riccardo per aver commesso un fallo di reazione dopo averne subito uno di gioco che meritava, secondo la reclamante, altrettanta severità. L’arbitro nel supplemento di gara conferma quanto già descritto nel rapporto gara. Da quanto sopra descritto ne deriva che i fatti contestati al giocatore in questione trovano conferma dalla stessa reclamante, a nulla rilevando che gli stessi siano scaturiti da una decisione tecnica del D G. ritenuta sbagliata ed ingiusta dal calciatore della A.S. Figline. La stessa squalifica comminata dal G.S. appare correttamente calibrata. Relativamente alla questione della squalifica comminata a tempo anziché a giornate, il collegio, ritenendo la tesi prospettata dalla reclamante (trasformazione della squalifica da tempo in giornate), un mero calcolo opportunistico laddove ogni sanzione deve necessariamente estrinsecare una afflittivita’ sostanziale, ritiene l’operato del primo giudice ben ponderato ed emesso in funzione dei fatti addebitati . PQM La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
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