COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 095/06-GL.Gara Vogor Cicognini – Signa 1914 (1-0) del 4/12/05. Campionato di promozione, in C.U. Regionale Toscana n.26 del 9/12/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 095/06-GL.Gara Vogor Cicognini – Signa 1914 (1-0) del 4/12/05. Campionato di promozione, in C.U. Regionale Toscana n.26 del 9/12/05. Reclamo della società Vigor Cicognini avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. Regionale: 1) squalifica fino al 9/1/07 al calciatore Pozzi Yuri il quale, espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica correva verso un A.A. e lo calpestava volontariamente per due volte senza provocargli dolore. Di poi, invitato ad uscire, offendeva il D.G. e lo spingeva con una mano sul petto facendolo arretrare. 2) Ammenda di €. 1.000,00 alla società per avere rivolto ad un calciatore avversario espressioni di discriminazione raziale. Art.62 comma 2 bis N.O.I.F. La reclamante, quanto al calciatore, sostiene la legittimità della sanzione della espulsione dal terreno di gioco del proprio tesserato, tuttavia ritiene che la pena inflitta sia troppo elevata rispetto ai fatti contestati. La stessa tenta di giustificare il proprio calciatore sostenendo come egli si trovasse, all’epoca dei fatti, in “particolari condizioni psicologiche” e come la sua reazione all’espulsione è stata emotiva e non premeditata. Sostiene inoltre che, non avendo procurato dolore all’A.A. il gesto del Pozzi deve essere ridimensionato. Lo stesso dicasi per la spinta al D.G. che, qualora effettivamente posta in essere, è stata leggera e senza intenzionalità. La reclamante conclude sul punto, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, la società Vigor Cicognini esclude che vi siano state espressioni razziste verso un calciatore avversario e ribadisce l’opera costante della stessa per l’abbattimento delle barriere raziali. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già affermato in precedenza e relativamente alla frase di stampo razzista, si riporta a quanto già evidenziato nel rapporto dell’A.A. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Per quanto concerne il calciatore Pozzi Yuri, il Collegio rileva come la sua condotta sia da considerarsi di estrema gravità e non giustificabile in alcun modo. I fatti, così come riportati dagli atti ufficiali, non vengono smentiti, semmai la reclamante cerca di smorzare i toni, evidenziano non meglio identificate situazioni di disagio psicologico del calciatore e come lo stesso, nella propria gestualità, non abbia procurato dolore ne D.G. nè all’A.A. Le giustificazioni addotte non possono trovare accoglimento. L’attività del Pozzi, sia pure nell’ottica di un medesimo evento sanzionabile, è consistita nel: •colpire un calciatore avversario; •essersi recato dall’A.A. ed averlo pestato per due volte; •avere offeso il D.G.; •avere spinto il D.G. facendolo indietreggiare. Da quanto esposto, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta al Pozzi dal G.S. sia congrua e ben graduata nel suo ammontare. Per quanto attiene invece la sanzione pecuniaria, a nulla può valere l’affermazione della reclamante circa il suo impegno contro il razzismo. Infatti, se tale attività viene posta in essere realmente, e questo Collegio non ha motivo di dubitarne, costituisce certamente un vanto di non poco momento; tuttavia, se nonostante l’impegno profuso nel senso citato, durante una gara C.U. N. 34 del 2/2/2006 – pag. 989 vengono profferite frasi di stampo razzista da parte del proprio pubblico, la società è oggettivamente responsabile per quelle frasi e quindi deve essere sanzionata in virtù delle norme vigenti in materia. Per quanto rilevato dall’A.A. la frase incriminata “ muso bianco vai a casa, oggi è la tua festa. Torna a casa maiale” deve essere ricondotta nel novero delle frasi a contenuto razzista. Infatti, avere profferito il termine “muso bianco” ad un giocatore di colore, induce a ritenere che non trattasi di puro “humor”, bensì di una vera e propria offesa di tipo razzista. Qualora poi, si prenda per intero la frase incriminata, si rileva con facilità come l’iniziale stampo razzista, trova il suo apice in una disgustosa espressione complessiva di estrema gravità. La C.D. rileva infine che, purtroppo, nonostante la buona volontà posta in essere da chi combatte la piaga razzista, la strada da percorrere per educare la gente in tale senso è ancora lunga da percorrere. P.Q.M. La C.D. respinge integralmente il reclamo, disponendo l’addebito della relativa tassa.
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