COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 114/06-gc – Reclamo presentato dall’ACD Tirrenia avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 4 gare il sig. Bongiorni Simone (squalifica inizialmente comminata al sig. Biagi Massimiliano). C.U. N° 30 del 12.01.2006.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 114/06-gc - Reclamo presentato dall’ACD Tirrenia avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 4 gare il sig. Bongiorni Simone (squalifica inizialmente comminata al sig. Biagi Massimiliano). C.U. N° 30 del 12.01.2006. Il Giudice Sportivo Regionale comminava la squalifica in epigrafe al giocatore Biagi Massimiliano poiché in reazione ad uno sputo subito colpiva con un calcio ad una gamba un calciatore avversario. Di poi, manifestava nuove intenzioni aggressive verso lo stesso. In seguito a rettifica arbitrale, la sanzione comminata inizialmente al Biagi veniva trasferita al calciatore Bongiorni Simone, della stessa società (C.U. n° 31 del 19.01.2006). Con il reclamo proposto, la società richiede l’annullamento della sanzione e, in ipotesi, la riduzione alle giornate già scontate. Sostiene l’ADC Tirrenia, che il calcio – se mai ci sia stato, forse è stato solo accennato – è da attribuirsi ad una reazione del calciatore allo sputo subito; si sofferma sulla odiosità dello sputo, sul fatto che si tratti di una delle offese più infamanti, e per tali motivi giustifica il comportamento del proprio tesserato, che avrebbe avuto il minimo di reazione che una persona possa avere di fronte a tanta provocazione e aggressione. Il reclamo non merita accoglimento. C.U. N. 34 del 2/2/2006 – pag. 990 Che il gesto contro il Bongiorni sia fra i peggiori e fra i più odiosi non vi è dubbio ed è stato più volte evidenziato da questa Commissione, ma qualsiasi atto o gesto subito non giustifica mai alcuna reazione, così come tutti i tesserati sanno, o dovrebbero sapere. La reazione del Bongiorni appare chiara dal referto di gara, così come chiara risulta l’intenzionalità e la circostanza che il calcio non sia stato solo accennato, come invece sostiene la reclamante. Parimenti, dallo stesso rapporto di gara, risulta con precisione che il giocatore venne poi bloccato dai compagni mentre cercava di raggiungere l’avversario. La dinamica degli eventi, pertanto, non lascia adito a diverse interpretazioni. Sull’entità della sanzione, la reazione del Bongiorni è senz’altro classificabile come atto violento nei confronti di un avversario, e quindi sanzionabile con un minimo di tre gare. La circostanza che si tratti di reazione e che dopo il calcio il giocatore abbia tentato di raggiungere l’avversario rendono congrua la durata della squalifica comminata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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