COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 118/06-rn.Reclamo U.S.D. San Vincenzo Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Maglione Emanuele(C.U. N° 30 Del 1212006)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
118/06-rn.Reclamo U.S.D. San Vincenzo Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore
Maglione Emanuele(C.U. N° 30 Del 1212006)
Reclama la U.s.d. San Vincenzo avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale
con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario.”.
La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione, non contesta i fatti così come riportati, ma
sostiene che quanto riportato nel rapporto non possa essere considerato “atto di violenza a gioco
fermo” considerato lo svolgimento dell’azione e considerato che il Maglione in pratica aveva
reagito ad un fallo proditoriamente commesso da un avversario (al quale peraltro sono state
comminate le medesime tre giornate).
In sostanza ci si duole del fatto che il fallo di reazione sia stato considerato dal G.S. alla stessa
stregua di quello che ha scatenato la reazione del calciatore.
La C.D., esaminati gli atti ed il ricorso, decide di respingere il reclamo.
La reclamante contesta non già l’accadimento, ma solo la qualificazione del gesto del calciatore
come “atto di violenza” e quindi, la non applicabilità dell’art. 14 n° 2bis.
Ritiene questa C.D. che l’atto commesso dal Maglione (colpo a mano aperta ad un avversario in
reazione ad un colpo a gioco fermo), sia indubitabilmente qualificabile come atto di violenza e
come tale da sanzionarsi con il minimo edittale della pena prevista dal C.g.s. di tre giornate.
E’ indubitabile che nel contesto appare meritevole di sanzione più grave chi per primo abbia
iniziato la contesa, ma la cosa non è sottoposta al giudizio di questa commissione in assenza di
gravame per quanto inflitto all’altro calciatore, non può in sostanza diminuirsi la sanzione al
Maglione non potendosi aumentare quella del contendente.
Giusta quindi la sanzione comminata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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