COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 100/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Antella 99 avverso alla squalifica fino al 15/02/2006 inflitta dal G.S. al giocatore Marangio Furio (C.U. n. 27 del 15/12/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 100/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Antella 99 avverso alla squalifica fino al 15/02/2006 inflitta dal G.S. al giocatore Marangio Furio (C.U. n. 27 del 15/12/2005) Il G.S. motivava così la sanzione applicata nei confronti del Marangio per il comportamento tenuto durante l’incontro contro la Società Audax Rufina disputatosi in data 11/12/2005: “In gesto di vivace protesta ma senza l��intenzione di arrecare danno, avvicinava la propria testa a quella dell��arbitro fino a raggiungerlo all��altezza di una tempia, senza provocargli conseguenza alcuna”. Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva. L’impugnante, pur non contestando la dinamica dei fatti, segnala che, al leggero contatto tra il giocatore ed il D.G., non può in nessun modo essere attribuito alcun significato minaccioso o lesivo dovendosi inserire il gesto in uno scomposto tentativo di proteste per una decisione contestata; C.U. N. 34 del 2/2/2006 – pag. 991 l’evento si sarebbe verificato accidentalmente, anche per la protesta di alcuni compagni di squadra che accerchiavano l’arbitro e che avrebbero spinto in avanti il Marangio. A conforto della tesi esposta reclamante sottolinea l’inesistenza di qualsiasi frase offensiva o irriguardosa da parte del giocatore che, alla notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe allontanato immediatamente dal campo. All’udienza del 27 gennaio 2006 veniva ascoltato il Presidente dell’Unione Sportiva Antella 99 che letto il supplemento arbitrale, riportandosi all’atto introduttivo del giudizio, evidenziava alcune contraddizioni: il D.G. afferma di avere avuto il giocatore di fronte quando in realtà il supposto contatto sarebbe avvenuto tra la fronte del giocatore e la tempia dell’arbitro; il giocatore, che ricopre il ruolo di centravanti, difficilmente si sarebbe potuto trovare, come riferito dal D.G. in prossimità della propria area di rigore. Stigmatizzando l’afflittività della sanzione, irrogata a tempo e non a giornate, contestava il quantum e procedeva alla lettura di una serie di decisioni per evidenziare la sproporzione di trattamento in casi analoghi. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il rapporto di gara ed il successivo supplemento sono precisi, dilungandosi persino in modo eccessivo nei singoli dettagli, nel descrivere la condotta indubbiamente intimidatrice del giocatore che, certamente, non può essere in alcun modo classificata come mera protesta né attribuita ad una ressa recisamente negata dal D.G.. L’altezza del giocatore, costretto ad abbassarsi per compiere la condotta precedentemente descritta, appare incompatibile con un’eventuale spinta da parte di compagni la cui presenza viene invece esclusa dall’arbitro. Per quanto attiene ai precedenti riportati occorre rilevare che siano tutti riferibili a decisioni di Giudici Sportivi; deve osservarsi che la Commissione Disciplinare, agendo come organo di secondo grado, deve necessariamente restare coerente esclusivamente alle proprie decisioni ed a quelle dei Giudici superiori ricoprendo una funzione di indirizzo nella Giustizia Sportiva di primo grado. Poiché la facoltà, concessa dalla Carte Federali, di inasprimento della squalifica in secondo grado non è stata ancora mai posta in essere da questa C.D. per una mancata unanimità di giudizio (che comunque potrebbe verificarsi solo in specifici casi di eclatante sproporzione sanzionatoria), è possibile che talune decisioni del giudice di prime cure risultino meno afflittive di altre senza che queste possano creare un precedente in qualsiasi modo vincolante. Peraltro è evidente che, in tali casi, le Società si rendano conto dell’opportunità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza nella decisione. E’ poi facoltà del Giudice, a seconda della gravità dei fatti attribuiti, irrogare una squalifica a giornate o a tempo (di solito superiore alle sei - sette giornate) per dotare la sanzione della necessaria afflittività. Il punto di contatto non evidenzia (avendo potuto il D.G. ruotare parzialmente la testa) l’esatta posizione dei soggetti e non è raro vedere i centravanti tornare verso la propria area per aiutare la difesa o recuperare palla. Correttamente il G.S. non sembra inquadrare il gesto come violento nei confronti dell’arbitro ma lo interpreta, verosimilmente, come inaccettabile gesto di minaccia e di palese sfida. La sanzione risulta pertanto corretta ed adeguata ed in linea con le predenti decisioni sportive.. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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