COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 114/06-sa. Impugnazione della A.S.D. BOZZANO, avverso la squalifica inflitta dal G.S. regionale al calciatore Sig. TOMEI Stefano fino al 22 marzo 2006 ( Com. Uff. n. 28 del 22 dicembre 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 114/06-sa. Impugnazione della A.S.D. BOZZANO, avverso la squalifica inflitta dal G.S. regionale al calciatore Sig. TOMEI Stefano fino al 22 marzo 2006 ( Com. Uff. n. 28 del 22 dicembre 2005). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. TOMEI, che il G. S. regionale aveva così motivato: “Protestando e rivolgendo frase irriguardosa al D.G., gli dava una spinta facendogli fare un passo indietro .”- Deduceva la reclamante che l’arbitro avrebbe riportato gli accadimenti materiali “con una certa incertezza” determinata anche dalla concitazione degli eventi immediatamente antecedenti l’episodio che interessa, che si sarebbe svolto come segue: il TOMEI, dopo avere percorso di corsa circa 60 metri di campo, essersi fatto largo fra coloro che stavano contestando la decisone del d.g., arrivato di fronte all’arbitro per supportare le proteste dei propri compagni, è stato spinto da chi gli stava dietro ed a sua volta, per non sbattere contro l’arbitro, ha portato istintivamente le mani avanti appoggiandole sul D.G., che ha fatto un passo indietro, non per la spinta di uno (TOMEI), ma per la spinta di più persone che premevano sul TOMEI stesso”. Evidenziava, ancora, che il tesserato è persona di stazza notevole, a differenza dell’arbitro, capace pertanto di determinarne uno spostamento ben più rilevante, con azione intenzionale; circostanze queste che ulteriormente avvalorano il riferito contatto involontario tra di due. In sede di audizione dinanzi a questo Collegio, svoltasi in data 27 gennaio 2006, ribadiva che il calciatore neppure ricordava le frasi ingiuriose riportate, e che gli ulteriori dettagli, offerti dall’arbitro nel supplemento di rapporto del DG, quivi inoltrato, supporterebbero la tesi difensiva come sopra illustrata. Richiamava, infine, alcune decisioni a contenuto sanzionatorio più lieve, per fatti di diversa gravità oggettiva, quale ulteriore profilo a sostegno della invocata riduzione. L’arbitro ha chiaramente descritto, nel rapporto, l’accaduto, ed illustrato e ribadito nel supplemento quanto segue: “ …I due giocatori colti in posizione irregolare hanno azzardato solo timide proteste e sono arrivati vicino a me solo dopo che il capitano del BOZZANO, TOMEI STEFANO, correndo C.U. N. 34 del 2/2/2006 – pag. 993 in maniera furiosa, mi aveva già raggiunto e, dopo avere detto le parole da me già citate nel rapporto gara ( ma che c… fischi…ci prendi per il c...), mi ha dato una spinta prima col petto e poi con le braccia; in quel momento ho puntato saldamente i piedi terra ed è questo il motivo per cui mi ha fatto fare solo un passo indietro. Comunque, non penso che l’intenzione del TOMEI fosse quella di buttarmi a terra perché la spinta anche se volontaria, non era molto forte … ”. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del TOMEI, evidentemente percepita, con chiarezza, dalla dinamica e dalla natura dei gesti, accompagnati dalle frasi a contenuto ingiurioso nello stesso contesto della spinta, quale circostanza che maggiormente ne contraddistingue, appunto, la volontarietà . - Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa “spiegazione”, offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuito dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è certamente congrua (anzi, se correlata ai casi similari – “spinta al DG che ne determini l’arretramento”, senza dolore o altri pregiudizi fisici risulta, al contrario, esigua), e tiene conto della duplice frase oltraggiosa, della persistenza dell’intento, movendosi il tesserato da molte decine di metri fino alla spinta stesso, che pare preceduta anche da un contatto con il petto, capace comunque di fare arretrare l’arbitro per un metro, e quale effetto “contenuto” da una certa azione “difensiva” dell’arbitro medesimo. Non di meno, deve anche considerarsi l’aggravio sanzionatorio che deriva dalla qualifica di capitano (anche se non espressamente citata nella delibazione del primo giudice) del TOMEI, quale soggetto, cioè, che, deputato ai rapporti con l'arbitro, ove violi tale compito istituzionale, con condotta esattamente e gravemente contraria allo spirito di lealtà sportiva e di collaborazione con il giudice di gara, che dovrebbe connotarla, commette azione da giudicarsi con aumentato addebito disciplinare. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta al TOMEI STEFANO, in epigrafe indicata, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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