COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 116/06-rg.Reclamo della A.C. Cascine Sportiva avverso la Decisione del G.S. Provinciale che ha squalificato il calciatore Bertelli Matteo fino al 30-09-06. C.U. N. 27 del 12-01-06.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
116/06-rg.Reclamo della A.C. Cascine Sportiva avverso la Decisione del G.S. Provinciale
che ha squalificato il calciatore Bertelli Matteo fino al 30-09-06. C.U. N. 27 del 12-01-06.
Nel corso della gara Tirrenia 1964- A.C. Cascine Sportiva, valevole per il campionato provinciale
juniores, il calciatore in epigrafe veniva espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del
provvedimento tentava di aggredire l’arbitro ma veniva trattenuto dai propri compagni di squadra.
Riuscito a divincolarsi, colpiva l’arbitro dietro il collo e sulla nuca senza procurargli dolore. Infine
uscendo dal terreno di gioco prendeva a calci le attrezzature sportive. Per tale comportamento
veniva squalificato fino al 30-09-06.
La società A.C. Cascine Sportiva nel reclamo proposto invoca soltanto un generico provvedimento
di “ clemenza”, confermando quanto ascritto al proprio tesserato dal G.S.
Esaminati gli atti questa Commissione Disciplinare non ritiene di poter accogliere la richiesta
formulata dalla reclamante, basata per altro su ragioni che esulano da valutazioni di competenza
dell’organo di giustizia sportiva. Il comportamento tenuto dal calciatore in questione appare grave
in quanto pur trattenuto dai propri compagni di squadra riusciva a colpire il D.G.,reiterando un
comportamento aggressivo che in un primo momento era stato arginato dagli altri calciatori.
La sanzione del G.S. appare congrua rispetto ai fatti ascritti al calciatore.
P.Q.M.
Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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