COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 27/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare R E G I O N A L E J U N I O R E S “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA GABELLETTA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA – JULIA SPELLO DISPUTATA IL 17.12.2005 A GABELLETTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 27/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare R E G I O N A L E J U N I O R E S “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA GABELLETTA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA – JULIA SPELLO DISPUTATA IL 17.12.2005 A GABELLETTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). •OMOLOGAZIONE DELLA GARA •INIBIZIONE DELLA SQUALIFICA DEL DIRIGENTE NICOLAI DANILO •SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE DENTINI SIMONE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.1.2006, la seguente decisione. f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: m o t i v i •Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse, •motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: I l reclamo proposto dalla Polisportiva Gabelletta si fonda essenzialmente sulla mancanza, nella fattispecie, dei requisiti posti a fondamento dell’art.64 delle NOIF per la ripetizione della gara dopo che questa è stata sospesa per decisione e/o giudizio insindacabile dell’arbitro, circa il pericolo della sua incolumità e quando si trovi nella impossibilità di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. L’audizione dell’arbitro, anche a distanza di oltre un mese dallo svolgimento della gara, consente di ritenere provati i fatti enunciati nel proprio referto, né il reclamo del Gabelletta li ha minimamente smentiti, soffermandosi invece su elementi del tutto irrilevanti ai fini del decidere quali la mancata estrazione del cartellino rosso nei confronti del calciatore Dentini, la durata dell’assembramento, il rifiuto dell’arbitro di essere soccorso e l’allontanamento del medesimo dal campo di gioco senza nemmeno aver fatto la doccia. In realtà è dimostrato che l’arbitro dopo la convalida del gol in favore del Julia Spello è stato prima impedito dal calciatore Dentini di tornare al centro del campo per la ripresa del gioco e poi spintonato ed accerchiato da sette e/o otto calciatori, oltre al dirigente Nicolai, verso l’angolo opposto agli spogliatoi. Dopo aver dato il triplice fischio di chiusura ha guadagnato la via degli spogliatoi aiutato anche dai dirigenti dello Julia Spello. Il tutto è durato due e/o tre minuti circa, il tempo sufficiente per l’arbitro anche per una valutazione così grave come quella della sospensione di una gara. Si ritiene pertanto che la valutazione degli elementi su indicati coincida con quella dell’arbitro al momento della sospensione, quando ha ritenuto fondatamente che non sussistevano i più le condizioni di arbitrare la gara in piena serenità e senza il rischio per la propria incolumità. Per quanto riguarda le posizioni del calciatore Dentini Simone e del dirigente Nicolai Danilo non si ritiene che il reclamo proposto in loro favore possa farli ritenere meno gravi di quelle ritenute dal G.S. e congruamente sanzionate. p.q.m. d e l i b er a di respingere in toto il reclamo proposto dalla Polisportiva Gabelletta confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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