COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 27/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ C A T E G O R I A (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. ORSOLA SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – S. ORSOLA SCHIAVO DISPUTATA IL 7.1.2006 A PONTE FELCINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 54 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 27/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ C A T E G O R I A (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. ORSOLA SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO - S. ORSOLA SCHIAVO DISPUTATA IL 7.1.2006 A PONTE FELCINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 54 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) •SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PULITI DAVIDE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.1.2006, la seguente decisione. f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: m o t i v i •Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa, motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Nell’odierna audizione dell’arbitro da parte di questa Commissione è emerso che i fatti compiuti dal calciatore Puliti Davide sono stati tutti puntualmente confermati dallo stesso direttore di gara. La memoria difensiva da parte della società reclamante conferma, peraltro, l’atteggiamento offensivo del proprio tesserato e le giustificazioni addotte non consentono una riduzione della sanzione. P.Q.M. d e l i b er a di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Orsola Schiavo e di confermare la sanzione inflitta dal G-S. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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