COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 27/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ECCELLENZA Nel deferimento del Presidente del Comitato Regionale Umbria.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 27/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ECCELLENZA Nel deferimento del Presidente del Comitato Regionale Umbria. NEI CONFRONTI: •del Sig. Sabatini Fabrizio, Presidente dell’A.S. Ortana per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver permesso al Sig. Volpi Tommaso di esercitare la funzione di allenatore della società da Lui presieduta; •dell’A.S. Ortana per rispondere della violazione dell’art.2 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente. HA PRONUNCIATO, nella seduta del 26.01.2006, la seguente decisione : F A T T O L’esame degli atti non consente il proscioglimento del Presidente dell’A.S. Ortana Calcio e della Società. I motivi addotti nella memoria difensiva del 19.01.2006 diretta a giustificare il proprio comportamento non trovano riscontro in atti. Ritenendo, pertanto, sia il soggetto che la Società responsabili dei fatti loro ascritti e delle violazioni delle norme del C.G.S. sopra richiamate, si ritiene congruo sanzionare il Presidente con l’inibizione di mesi tre e la A.S. Ortana con l’ammenda pari ad € 300,00. P.Q.M. D e l i b e r a •di infliggere inibizione di mesi tre al Presidente Sabatini Fabrizio per violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S. con l’inibizione di mesi tre; •di infliggere ammenda di Euro 300,00 (trecento) alla A.S. Ortana Calcio della violazione dell’art.2 comma 4, del C.G.S.
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