COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 81 della società A.C. LELLO LAURITO SARACENA avverso la regolarità della gara Spezzano Albanese – Lello Laurito Saracena (2 – 1) del 21.01.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori BELLITTI Domenico e SCARAVAGLIONE Agostino.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 81 della società A.C. LELLO LAURITO SARACENA
avverso la regolarità della gara Spezzano Albanese – Lello Laurito Saracena (2 – 1) del 21.01.2006 Campionato Prima
Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori BELLITTI Domenico e SCARAVAGLIONE Agostino.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la società reclamante sostiene che i calciatori Bellitti Domenico e Scaravaglione Agostino non avevano titolo a
partecipare alla gara Spezzano Albanese – Lello Laurito Saracena del 21.01.2006 perché squalificati;
chiede, conseguentemente, che sia inflitta alla società Spezzano Albanese la punizione sportiva della perdita della gara;
il reclamo è infondato;
ai sensi dell’art. 17, comma 4 del C.G.S., “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate,
sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica”;
deve, pertanto, considerarsi scontata la giornata di squalifica dei calciatori suddetti i quali non prendevano parte alla gara Spezzano
Albanese – Real Altomonte del 14.01.2006 che, pur non essendosi disputata per la mancata presentazione della società Real
Altomonte, conseguiva un risultato valido ai fini della classifica, avendo il giudice sportivo inflitto con C.U. n° 87 dell’ 1.2.2006 la
punizione sportiva della perdita della gara alla società Real Altomonte;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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