COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 82 della società A.C. FORTITUDO LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 84 del 25.01.2006 (Squalifica allenatore COCLITE Antonio fino al 25.03.2006, squalifica calciatore DONATO Guerino per QUATTRO gare, squalifica calciatore GIGLIOTTI Antonio fino al 23.02.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 82 della società A.C. FORTITUDO LAMEZIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 84 del 25.01.2006 (Squalifica allenatore COCLITE Antonio fino al 25.03.2006, squalifica calciatore DONATO Guerino per QUATTRO gare, squalifica calciatore GIGLIOTTI Antonio fino al 23.02.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai
tesserati Coclite Antonio e Gigliotti Antonio;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore COCLITE Antonio fino al 28 FEBBRAIO 2006 e la squalifica
del calciatore GIGLIOTTI Antonio fino al 13 FEBBRAIO 2006;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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