COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.SANTANGIOLESE – GARA ATL.ATELLANO / G.C.SANTANGIOLESE DEL 9.10.2005 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.SANTANGIOLESE – GARA ATL.ATELLANO / G.C.SANTANGIOLESE DEL 9.10.2005 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dall’esame della documentazione di ufficio relativa alle singole gare, risulta che il calciatore Pastore Giovanni è stato squalificato per una gara, come dal C.U. n. 93 del 12.5.2005. Egli non ha partecipato alla gara Rin. Caivano / Napoletana Calor del 15.5.2005, per cui ha scontato la squalifica. La sua partecipazione alla gara in esame, pertanto, è legittima. Per quanto riguarda, poi, la posizione dei calciatori Esposito Domenico, nato il 3.8.1978, e Crispino Antonio, nato il 16.5.1985, essi, come dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 23.1.2006, risultano entrambi tesserati per la società Atletico Atellano, rispettivamente dal 16.9.2004 e dal 6.9.2005. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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