COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
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RECLAMO AULETTESE – GARA EVOLI / AULETTESE DEL 30.10.2005 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è ammissibile e fondato, in quanto i reclami per posizione irregolare possono essere presentati direttamente alla Commissione Disciplinare entro il termine di sette giorni, senza necessità di preannuncio, che è invece richiesto per i reclami di competenza del Giudice Sportivo; il calciatore Liliano Simon Luca, alla data del 30.10.2005, risultava tesserato con la società Real Ebolitana e non con la società Evoli, poiché il tesseramento, richiesto da quest’ultima società, non poteva essere registrato a suo favore, in ragione del precedente trasferimento del calciatore, a titolo definitivo, nello stesso periodo, come dall’art. 100, comma 2, N.O.I.F. e come dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 2.1.2006. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Evoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.