COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CANNALONGA – GARA CANNALONGA / C.STELLA CILENTO DEL 15.01.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CANNALONGA – GARA CANNALONGA / C.STELLA CILENTO DEL 15.01.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che a fine gara il dirigente del Cannalonga, sig. Ametrano Giuseppe chiedeva all’arbitro di non menzionare nel proprio rapporto di gara un espulsione di un proprio calciatore. Tale comportamento irriguardoso è certamente meritevole di sanzione. A questa C.D. appare, però, eccessiva la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica del dirigente Ametrano Giuseppe fino al 14.2.2006; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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