COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FALCIANO – GARA MESSERCOLA / FALCIANO DEL 7.1.2006 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO FALCIANO – GARA MESSERCOLA / FALCIANO DEL 7.1.2006 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Falciano avverso le sanzioni, inflitte dal Giudice Sportivo come segue: fino al 16.4.2008 a carico del sig. Marzo Michele; fino al 16.4.2006 a carico del calciatore Marzo Angelo; fino al 19.3.2006 a carico del calciatore Procino Davide; rilevato che dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dai suddetti calciatori, per cui le squalifiche inflitte devono ritenersi proporzionate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo ed incamerare la tassa, previo addebito sul conto della società.
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