COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 08/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BOCA BARCO avverso squalifica all’8.2.2006 all.ROCCHI GISBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2006 gara BOCA BARCO – MONTECCHIO del 18.1.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 08/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BOCA BARCO avverso squalifica all’8.2.2006 all.ROCCHI GISBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2006 gara BOCA BARCO - MONTECCHIO del 18.1.2006 Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.41 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”. Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dal G.S.BOCA BARCO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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