COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 08.02.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. PAGNACCO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE MASOTTI EMANUELE PER TRE GIORNATE, COMMINATE DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 25.01.2006

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 08.02.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. PAGNACCO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE MASOTTI EMANUELE PER TRE GIORNATE, COMMINATE DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 25.01.2006 La COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Pagnacco - Tiezzese del 22.01.2006, valida per il Campionato Promozione Gir. A; - Visto il provvedimento, pubblicato il 25.01.2006 sul C.U. n.29 del Comitato Regionale, con cui il G.S.R. squalificava per tre giornate effettive di gara il giocatore sig. Masotti Emanuele della società Pagnacco; - Letto il ricorso della A.S.D. Pagnacco ed i relativi allegati, nel quale si sottolinea l’illegittimità della sanzione comminata per motivi tanto formali, quanto sostanziali, chiedendo infine l’annullamento e/o revoca del provvedimento ovvero, in subordine, una riduzione della squalifica del giocatore; - Precisato che il rapportino di fine gara, consegnato ai dirigenti delle due società, erroneamente qualificato dal ricorrente come “referto”, non è documento ufficiale e, soprattutto, non è parte del referto di gara, così come segnalato anche nel riquadro nella parte inferiore dello stesso documento. Non sono pertanto fondate le lamentele del ricorrente in ordine alle mancanze formali poiché la segnalazione del fatto è descritta chiaramente nel rapporto dell’assistente di linea, regolarmente allegato al referto arbitrale; - Precisato ancora che le dichiarazioni allegate al ricorso a sostegno delle motivazioni sostanziali non sono ammissibili perchè solo i documenti di cui sopra (referto e rapporti degli assistenti di gara) sono utilizzabili quali mezzi di prova, così come previsto dall’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva. In conseguenza di ciò vengono rigettate anche le motivazioni tutte di ordine sostanziale; - Rilevato, altresì, che il rapporto dell’assistente di linea nel riportare il fatto risulta troppo generico nel descrivere il comportamento irriguardoso tenuto dal sig. Emanuele Masotti e quindi, pur ritenendo che il giocatore debba essere adeguatamente sanzionato, si considera sufficientemente afflittiva una squalifica più contenuta; - Considerato, inoltre, che l’art.14, comma 2 bis, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla A.S.D. Pagnacco, riduce a due giornate effettive di gara la squalifica a carico del giocatore Masotti Emanuele e ordina, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.
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