COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo F.B.C. Veloce avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Alassio – Veloce del 22.1.2006.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo F.B.C. Veloce avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Alassio – Veloce del 22.1.2006. Con reclamo proposto nei termini di cui all’art. 42 comma 5 C.G.S., il F.B.C. Veloce si è rivolto alla Commissione Disciplinare per ottenere l’applicazione dell’art. 12 comma 5 a carico dell’A.S.B. Alassio San Bernardino, eccependo l’irregolare partecipazione, alla gara in epigrafe, del calciatore Carparelli Salvatore perché in posizione irregolare di tesseramento. Il reclamo merita l’accoglimento. Risulta, infatti, dai tabulati acquisiti presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Liguria, che il calciatore Carparelli Salvatore, matricola 3503354, alla data della disputa della gara era tesserato con lo status di dilettante e vincolo definitivo a favore dell’F.C. Ceriale. Non poteva quindi essere schierato, come vice versa risulta, nelle file della Soc. Alassio, nella gara del 22 gennaio 2006. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’F.B.C. Veloce, delibera di infliggere all’A.S.B. Alassio San Bernardino la punizione sportiva ex art. 12 comma 5 C.G.S. di perdita della gara Alassio – Veloce del 22.1.2006, col risultato di 0-3. Infligge al calciatore Carparelli Salvatore la squalifica per una giornata e all’A.S.B. Alassio San Bernardino l’ammenda di € 200,00 (euro duecento). Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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