COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Gerenzanese Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara del 15/01/2006 tra Castronno/Gerenzanese C.U. n.22 del Comitato di VARESE datato 26/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Gerenzanese Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara del 15/01/2006 tra Castronno/Gerenzanese C.U. n.22 del Comitato di VARESE datato 26/01/2006 La società GERENZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DANIELE BANFI sino al 12/03/2006, lamentando che la squalifica comminata al calciatore è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento tenuto dallo stesso o nei confronti dell’arbitro che non è nemmeno stato offeso. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore è stato espulso dal direttore di gara in quanto, mentre protestava, ha messo un dito sul petto dello stesso. La gravità del comportamento giustifica una riduzione della squalifica comminata al calciatore. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Daniele BANFI a tutto il 15/02/2006. Si dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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