COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 9 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. GASSINO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara GASSINO – MATHI disputatasi l’8/12/2005 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B (Punto 3.1.2. del C.U. N° 24 del 9/12/2005 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 9 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. GASSINO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara GASSINO - MATHI disputatasi l’8/12/2005 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B (Punto 3.1.2. del C.U. N° 24 del 9/12/2005 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta) Con il reclamo in oggetto, l’U.S.D. GASSINO contesta le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara GASSINO – MATHI, disputata l’8/12/2005, con le quali, in applicazione di quanto disposto dall’art. 12 punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva, è stata assegnata gara persa alla Società GASSINO con il risultato di 0 – 3 ed è stata inflitta, fra l’altro, la squalifica per quattro gare al giocatore VARETTO Davide e chiede che vengano assunte le seguenti deliberazioni: - revocare sia l’originario risultato della gara, terminata con il punteggio di parità per 2 – 2, sia la successiva determinazione di perdita della gara per 0 – 3 disposta dal G.S.; - ordinare la ripetizione della partita; - ridurre le quattro giornate di squalifica comminate al calciatore VARETTO Davide. Dall’esame del rapporto e del circostanziato relativo supplemento redatto dal direttore di gara si rileva che al 36’ del secondo tempo, a seguito di un fortuito e violento scontro al limite dell’area di rigore fra il portiere del GASSINO ed un giocatore avversario, il primo restava a terra contuso mentre il pallone terminava fra i piedi di un altro giocatore del MATHI, il quale lo depositava in rete portando in vantaggio la propria squadra. L’arbitro riferisce, inoltre, che “il portiere della Società GASSINO subiva degli attacchi di convulsioni, irrigidendosi, tremando e rotolandosi su se stesso” mentre i compagni, scossi dall’accaduto, inveivano con fare minaccioso contro di lui e contro i suoi collaboratori ed allo stesso tempo il giocatore LUNARDI Marco colpiva con grande furia con uno schiaffo al volto l’autore della rete provocandogli “poco” dolore. Il calciatore VARETTO Davide, già sostituito dieci minuti prima, entrava sul terreno di gioco, veniva verso l’arbitro “con sguardo minaccioso” e spingendolo con forza profferiva al suo indirizzo delle frasi minacciose. Il direttore di gara, a questo punto, chiedeva al dirigente del GASSINO, Sig. NOVARINA, di far intervenire il 118 e le forze dell’ordine, ma lo stesso lo rassicurava facendo presente di aver già provveduto, tanto è vero che dopo circa cinque minuti arrivavano tre volanti dei Carabinieri ed un’ ambulanza, con la quale veniva trasportato in ospedale il portiere infortunato. In questa condizione, il direttore di gara, ritenendo che qualunque intervento a livello disciplinare per espellere i giocatori colpevoli delle reiterate proteste avrebbe messo seriamente a rischio la propria incolumità e quella dei collaboratori, ha preso la decisione di portare a termine la gara “pro forma” rendendone edotto il capitano del MATHI. La parte conclusiva del supplemento del rapporto di gara recita testualmente: “La decisione di continuare la gara pro forma ha sortito l’effetto sperato riuscendo ad uscire incolumi dal campo, se pur sotto insulti e minacce, cosa che sicuramente non sarebbe avvenuta se avessi preso provvedimenti disciplinari verso i giocatori della Società GASSINO come il regolamento prevede.” La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, PAVARINI Avv. Paolo, CAMPAGNA Avv. Flavio, GIABARDO Avv. Luca, STRATA Avv. Claudio e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Signor BONDI Nino, rappresentante dell’ A.I.A., - ritenendo condivisibili i motivi posti a fondamento del ricorso, per i quali si ritiene che la decisione di proseguire la partita pro forma è stata frutto di una errata ed affrettata valutazione dell’arbitro che ha reputato non sufficienti le condizioni di normalità e regolarità di svolgimento della stessa; - atteso che, da parte dei giocatori del GASSINO, salvo le reiterate proteste e le minacce, non sia stato posto in essere alcun atto di violenza fisica tale da provocare nell’arbitro uno stato di condizionamento e di mancata serenità fino al punto di fargli ritenere impossibile una regolare prosecuzione della gara; - considerato che al momento della sospensione e della successiva continuazione pro forma la situazione venutasi a creare in campo non era affatto ingestibile e ben avrebbe potuto l’arbitro assumere gli opportuni provvedimenti disciplinari e poi far proseguire la gara per i restanti nove minuti finali (a questo riguardo non si può fare a meno di annotare che il comportamento del pubblico si è sempre mantenuto corretto e, all’occorrenza, si sarebbe potuto contare sulla presenza di tre pattuglie di Carabinieri); - giudicata eccessiva la squalifica per quattro giornate sanzionata al calciatore VARETTO Davide, il quale, sia pure avendo messo in atto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, non ha diversificato la sua protesta in modo eccessivo rispetto a quella degli altri quattro compagni ai quali è stata inflitta una sola giornata di squalifica; DELIBERA 1. di revocare la decisione di assegnare gara persa per 0 - 3 alla Società GASSINO; 2. di non omologare il risultato finale di pareggio per 2 – 2 conseguito sul campo; 3. di ordinare la ripetizione della gara GASSINO - MATHI da disporsi a cura del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta; 4. di ridurre a TRE le giornate di squalifica inflitte al giocatore VARETTO Davide; 5. di confermare tutti gli altri provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo relativi alla gara GASSINO – MATHI; 6. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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