COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara.U.S. CASARANO–A.S.D. TAURISANO del 22 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Taurisano avverso la squalifica del calciatore PERULLI PIERLUIGI(cfr.Com. Uff.n.30 del 26 gennaio 2006)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara.U.S. CASARANO–A.S.D. TAURISANO del 22 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Taurisano avverso la squalifica del calciatore PERULLI PIERLUIGI(cfr.Com. Uff.n.30 del 26 gennaio 2006) L’A.S.D.Taurisano ha prodotto reclamo avverso la squalifica per quattro gare, inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Perulli Pierluigi, assumendo che il suddetto calciatore non ha spintonato l’arbitro, ma involontariamente lo ha soltanto sfiorato, nella concitazione del momento causata dalla concessione di un calcio di rigore. Chiede ,pertanto, la riduzione della squalifica inflitta. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, ritiene di poter addivenire ad una riduzione della squalifica . P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’A.S.D. Taurisano, riducendo la squalifica inflitta dal Primo Giudice a 3(tre) gare effettive; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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