COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:U.S. SAN GIORGIO APRICENA – A.S.D. BARLETTA del 22 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Barletta per l’ammenda di euro 800,00(Cfr. Com. Uff.n. 30 del 26 gennaio 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:U.S. SAN GIORGIO APRICENA – A.S.D. BARLETTA del 22 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Barletta per l’ammenda di euro 800,00(Cfr. Com. Uff.n. 30 del 26 gennaio 2006). La A.S.D.Barletta ha proposto reclamo avverso l’ammenda di euro 800,00 inflitta dalGiudice Sportivo sostenendo che l’ingresso sul terreno di gioco da parte di un sostenitore deve considerarsi un atto di esibizionismo e non un fatto violento. Questa Commissione Disciplinare, considerata la recidività dei sostenitori dell’A.S.D.Barletta , ritiene congrua l’ammenda inflitta dal Primo Giudice; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’A.S.D. Barletta addebitando la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it