COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:A.S.PESCHICI – SANT’ONOFRIO CALCIO del 22 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S. Peschici in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TARTAGLIONE ROCCO ELIA(cfr Com. Uff.n. 30 del 26 gennaio 2006)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:A.S.PESCHICI – SANT’ONOFRIO CALCIO del 22 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S. Peschici in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TARTAGLIONE ROCCO ELIA(cfr Com. Uff.n. 30 del 26 gennaio 2006) L’A.S.Peschici ha prodotto reclamo avverso la squalifica inflitta fino al 24 gennaio 2007 al calciatore Tartaglione Rocco Elia ,chiedendo di riesaminare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, assumendo che il predetto calciatore non ha colpito con uno sputo il direttore di gara, ma si è limitato, a fine gara, a recarsi nello spogliatoio dell’arbitro per discutere di alcune decisioni che – a suo giudizio – non erano corrette. Questa Commissione non ha motivo di dubitare di quanto riferito dall’arbitro e precisamente di essere stato colpito sulla maglietta con uno sputo dal calciatore n 4, Tartaglione Rocco Elia,a fine gara.Poiché –come è noto – il referto arbitrale è prova privilegiata ,il reclamo non può trovare accoglimento,tenuto anche conto che il Tartaglione rivestiva la qualifica di capitano. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’A.S.Peschici, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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