COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPORTING SINISCOLA 2000 ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 12.01.2006. Gara Supramonte / Sporting 2000 dell’8.01.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPORTING SINISCOLA 2000 ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 12.01.2006. Gara Supramonte / Sporting 2000 dell’8.01.2006. La società Sporting 2000 proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Biancu Ivano sino al 30.06.2007, sanzionata dal Giudice Sportivo per aver colpito con due pugni sul petto il direttore di gara ed averlo minacciato ed ingiuriato anche nell’uscire dal campo di gara, interrompendo il gioco per oltre cinque minuti. La reclamante assumeva che il Biancu non avrebbe colpito l’arbitro con due pugni sul petto, ma si sarebbe limitato ad appoggiargli le mani in occasione di una protesta da parte dei compagni di squadra in dipendenza di un’ammonizione ritenuta ingiusta e, sulla base di tali considerazioni, chiedeva una congrua riduzione. La Commissione, sentito l’arbitro nell’odierna seduta il quale precisava che effettivamente aveva ricevuto i pugni sul petto in un momento concitato della gara da parte del giocatore Biancu che veniva trattenuto dai propri compagni di squadra e che, in particolare, non era certo che il giocatore della società reclamante lo avesse colpito volontariamente oppure nel tentativo di divincolarsi dai compagni, ritiene che la sanzione inflitta debba essere congruamente ridotta. Infatti, pur essendo certamente riprovevole il comportamento del Biancu che, comunque, ha in ogni caso colpito il direttore di gara ( fatto incontestabile) e lo ha reiteratamente ingiuriato, la sanzione deve essere ridotta perché, appunto, non vi è la certezza della volontarietà nell’atto posto in essere dal tesserato della società reclamante e perché, in ogni caso, in tutta onestà, lo stesso arbitro ha dichiarato che il colpo non gli ha provocato alcun dolore; come tale, il fatto può ragionevolmente essere ritenuto di lieve violenza con un significato quasi esclusivamente ingiurioso. Pertanto si ritiene che la squalifica venga ridotta al 31.08.2006. Per questi motivi, in parziale riforma dell’impugnata decisione, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Biancu Ivano al 31.08.2006. Dispone il non addebito della tassa.
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