COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ORISTANESE ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Oristano) Avverso il risultato della gara Alessio Meli / Oristanese del 21 gennaio 2006

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ORISTANESE ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Oristano) Avverso il risultato della gara Alessio Meli / Oristanese del 21 gennaio 2006. La società U.S. Oristanese ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione della società Alessio Meli, il giocatore Greco Davide – matricola T420533-, che non risulta tesserato per la stagione sportiva 2005/2006. La società Alessio Meli non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che il locale Ufficio Tesseramenti non ha rinvenuto il nominativo del Greco Davide tra i calciatori tesserati per la società Alessio Meli per la stagione in corso, ritiene che il predetto giocatore abbia preso parte alla gara che qui interessa senza averne titolo. Pertanto, visto l’art.12, commi 1 e 5 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Oristanese e di infliggere alla società Alessio Meli la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il risultato di 0 a 3. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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