COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 115/06-pv.Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Ninfea Torrelaghese, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Marsili Alessandro fino al 12/02/2008 e Graziani Roberto fino al 12/09/2006, avverso l’inibizione al dirigente Costagliela Roberto fino al 12/07/2008 nonché avverso l’ammenda di € 140 (C.U. n. 30 del 12/01/2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 115/06-pv.Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Ninfea Torrelaghese, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Marsili Alessandro fino al 12/02/2008 e Graziani Roberto fino al 12/09/2006, avverso l’inibizione al dirigente Costagliela Roberto fino al 12/07/2008 nonché avverso l’ammenda di € 140 (C.U. n. 30 del 12/01/2006). Il Gruppo Sportivo Ninfea Torrelaghese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S., adottata nei confronti dei due calciatori e del dirigente, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputato contro la Società Capezzano Pianore. Il G.S. squalificava il calciatore Graziani perché “A fine gara lanciava una manciata di terra contro il D.G. raggiungendolo parzialmente al volto ed al collo” nonché il dirigente Costagliela, con ampia motivazione che qui si intende interamente richiamata, per l’indebito ingresso in campo, per un iterato atteggiamento gravemente minaccioso ed ingiurioso nei confronti del D.G., nonché per una manata data, al termine della gara e negli spogliatoi, all’arbitro la quale, pur non procurando conseguenze allo stesso, gli faceva leggermente perdere l’equilibrio. L’episodio più grave, la cui sanzione veniva correttamente attribuita, dal giudice di prime cure, al Capitano della squadra (oggettivamente responsabile, ex art. 2 co. II C.G.S., per la mancata identificazione dell’autore del gesto) risulta il seguente: “Per avere calciatore non identificato a fine gara, lanciato con violenza verso l’arbitro una borraccia in plastica piena di acqua che lo raggiungeva ad un orecchio e gli procurava fortissimo dolore, sanguinamento nonché momentaneo stordimento e perdita di udito. L’Ufficiale di gara a causa delle conseguenze riportate e del perdurante dolore era costretto a ricorrere a cure ospedaliere ove gli veniva rilasciata certificazione medica che viene acquisita agli atti”. La Società reclamante, pur confermando la fondatezza d’alcuni gesti addebitati, eccepiva: quanto al Graziani la sussistenza di uno scambio di persona ed indicava, quale responsabile dell’atto, il portiere di riserva Marco Giuseppe Puglisi che non avrebbe comunque voluto colpire il D.G.; quanto al Capitano Marsili indicava nel proprio portiere in campo, Diridoni Emiliano, l’autore del gesto violento specificando che la borraccia che avrebbe colpito l’arbitro sarebbe la stessa solitamente tenuta dagli estremi difensori in prossimità della porta per dissetarsi durante i momenti di pausa del gioco; quanto al Costagliela Roberto l’assenza di qualsiasi intento lesivo nei confronti del D.G., come peraltro dimostrato dall’inesistenza di qualsivoglia conseguenza fisica per lo stesso. La reclamante, pertanto, concludeva per un annullamento della squalifica irrogata al Capitano Marsili Alessandro con conseguente attribuzione della sanzione al portiere Diridoni Emiliano e per una congrua riduzione sia dell’inibizione al dirigente sia di entrambe le squalifiche irrogate. All’udienza del 27 gennaio 2006 veniva direttamente sentito il D.G., Controzzi Andrea, che, pur ammettendo di non avere avuto il tempo di vedere l’autore del gesto violento nei suoi confronti, specificava che al momento del colpo, subito sulla parte sinistra del volto, si trovava nella fascia di centrocampo, rivolto verso le panchine, ed aveva, effettivamente, la porta difesa dal Diridoni, sulla propria sinistra. Il tempo intercorso tra il fischio della fine del giuoco ed il colpo, ad avviso dell’arbitro, è compatibile con l’approssimarsi dell’estremo difensore che avrebbe dunque potuto agevolmente coprire la distanza che lo separava dal D.G.. Ammetteva, inoltre, di avere effettivamente notato, alle spalle del Diridoni schierato in porta, la presenza di una borraccia d’acqua. Escludeva in ogni caso il lamentato errore di persona tra il Graziani ed il Puglisi poiché, come precedentemente specificato, la sua posizione era tale da consentirgli di tenere d’occhio le due panchine senza aver notato, all’interno delle stesse, alcun movimento. Confermava, infine, quanto dettagliatamente descritto nell’allegato al rapporto di gara con riferimento alla condotta illecita del dirigente ed al leggero contatto subito, cui conferiva comunque un significato aggressivo. In merito alle emergenze del procedimento la C.D. riteneva sussistere i presupposti per l’immediata riqualificazione del calciatore Marsili Alessandro disponendo, al contempo, la sospensione cautelare dell’indicato portiere Doridoni Emiliano (C.U. n. 33 del 28/01/2006). All’udienza del 3 febbraio 2006 veniva sentito il Presidente del Gruppo Sportivo Ninfea Torrelaghese, Sig. Severino Aquilante, che, dopo avere ascoltato le dichiarazioni arbitrali rilasciate nella precedente udienza, si riportava al reclamo sottolineando la mancanza di interesse della società ad indicare soggetti diversi dai reali autori delle condotte incriminate, anche in considerazione del concreto nocumento che potrebbe derivare alla società dalla contemporanea squalifica dei due portieri. Iterando le scuse della società per gli incresciosi avvenimenti, evidenziava l’estrema somiglianza tra il Puglisi ed il Graziani. Il reclamo merita parziale accoglimento. Occorre preliminarmente considerare che questa C.D. ritiene ammissibile, nonostante la mancata richiesta di riforma nelle conclusioni del reclamo, l’impugnazione avverso alla squalifica del calciatore Graziani non solo perché, nel corpo dell’atto, sono correttamente indicate le doglianze mosse avverso la decisione del giudice di primo grado, considerata eccessiva, ma anche perché è comunque richiesta l’applicazione della sanzione nei confronti del presunto autore del gesto; per il medesimo motivo deve però essere dichiarato inammissibile il gravame per quanto concerne la richiesta di riduzione dell’ammenda irrogata alla Società, in quanto totalmente sprovvista di una pur minima motivazione. La dinamica riportata direttamente dal D.G., non contrasta in alcun modo con quanto dedotto dalla reclamante sull’indicazione del giocatore Diridoni Emiliano come reale autore dell’atto lesivo. Le precisazioni dell’aggredito, se però confermano pienamente la responsabilità del portiere schierato in campo, escludono la presunta responsabilità del Puglisi con riferimento al lancio di una manciata di terra, attribuendola al Graziani riconosciuto, a fine gara, attraverso un documento identificativo. La mera somiglianza fisica tra i due giocatori non consente di superare la precisa indicazione fornita dal D.G.. Per quanto concerne infine l’inibizione impugnata, seppur assolutamente censurabile la condotta del dirigente che avrebbe invece l’onere di essere da esempio all’intera squadra, la sanzione irrogata appare eccessiva anche con riferimento all’effettiva condotta posta in essere; tale condotta non è mai trascesa in azioni realmente lesive, pur avendone concreta possibilità, nei confronti del D.G. limitandosi ad un’aggressione meramente verbale ed ad un leggero contatto, probabilmente acuito dalla menomata condizione fisica dell’arbitro e dal suo precario equilibrio. Anche la squalifica del Graziani deve comunque essere ridotta in ordine alla minima lesività del fatto, che può essere inquadrato com’estremo (ed intollerabile) gesto di disprezzo e di critica nei confronti dell’arbitro; una semplice condotta intimidatrice che fuga ogni dubbio sulla sussistenza di un qualsiasi atto che possa ricevere l’attribuzione di “gesto violento”. Pertanto le sanzioni inflitte dal G.S. devono essere parimenti ridimensionate. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo del Gruppo Sportivo Ninfea Torrelaghese e riduce la squalifica inflitta al calciatore Graziani Roberto fino al 12/07/2006 anziché fino al 12/09/2006 nonchè l’inibizione al dirigente Costagliela Roberto fino al 12/07/2007 anziché fino al 12/07/2008. Dichiara inammissibile il reclamo avverso l’irrogata ammenda. Riqualificando definitivamente il Capitano Marsili Alessandro, ordina la trasmissione del fascicolo al Giudice Sportivo Regionale per le ulteriori incombenze da adottarsi nei confronti del giocatore Diridoni Emiliano per il quale permane la sospensione cautelare adottata nel C.U. n. 33 del 28/01/2006. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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