COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO della società PARABIAGO CALCIO 1943 e dell’allenatore sig. Francesco GERMANI ad opera del Collegio Arbitrale preso la L.N.D. per violazione del regolamento della L.N.D. perché hanno omesso di depositare l’accordo economico presso il competente Comitato Regionale così come previsto dalla normativa vigente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 09/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO della società PARABIAGO CALCIO 1943 e dell’allenatore sig. Francesco GERMANI ad opera del Collegio Arbitrale preso la L.N.D. per violazione del regolamento della L.N.D. perché hanno omesso di depositare l’accordo economico presso il competente Comitato Regionale così come previsto dalla normativa vigente.
La Commissione Disciplinare, esaminato il deferimento, convocati i deferiti e sentito il sig. Francesco GERMANI evidenzia che da controlli accurati presso l’Ufficio Allenatori di Calcio del Comitato Regionale Lombardia è emerso che le parti in data 2 agosto 2004 hanno depositato l’accordo economico in questione ottemperando alla normativa in materia.
PQM
La Commissione Disciplinare manda assolti i deferiti in quanto non si sono resi responsabili di alcuna violazione della vigente normativa in materia.
Si dispone la comunicazione alle parti della presente delibera a cura del CRL.
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