COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Tesseramenti RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F., DEL CALCIATORE FERREA ENRICO DAL G.S. ANPI S. TEODORO.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Tesseramenti RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F., DEL CALCIATORE FERREA ENRICO DAL G.S. ANPI S. TEODORO. - 10 bis - Con ricorso 4.6.2005 il calciatore Ferrea Enrico, tesserato per il G.S. Anpi San Teodoro di Genova, ha ritualmente richiesto al competente Comitato Regionale Liguria di essere incluso in lista di svincolo per motivi di cui all’art. 109 N.O.I.F.. La Società ha proposto opposizione, assumendo che l’inattività sarebbe stata ascrivibile esclusivamente al calciatore, dichiaratosi indisponibile per motivi di studio all’estero (progetto Erasmus). Il Comitato ha trasmesso gli atti alla Commissione Tesseramenti “per la disamina del caso”, così richiedendone – può ritenersi – il giudizio di competenza di cui all’art. 43/c C.G.S.. Nelle more, l’Anpi San Teodoro ha formalmente comunicato l’avvenuta soluzione della questione in oggetto” con accordo reciproco per la consegna della lista al calciatore”, poi tesseratosi per altra società. Verificata la corrispondenza al vero della comunicazione, atteso che la materia del contendere è così venuta a cessare, e non vi è più interesse del Comitato (e delle parti coinvolte) ad una pronuncia sullo svincolo, la Commissione Tesseramenti dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di giudizio commessale.
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