CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 9/02/2006 TRA SBORGIA EMANUELE contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO e contro SOCIETA’ ESTENSE 4 TORRI s.r.l.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 9/02/2006 TRA SBORGIA EMANUELE contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO e contro SOCIETA’ ESTENSE 4 TORRI s.r.l. Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente Avv. Enrico Ingrillì Arbitro Avv. Carlo Guglielmo Izzo Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 9 febbraio 2006 ha deliberato all’unanimità il seguente nel procedimento arbitrale promosso da: LODO sig. SBORGIA EMANUELE, rapp.to e difeso dall’avv. Nicola Napolione ed elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Ortona (CH) alla via Roma, 6 - ricorrente – contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, in persona del Presidente, dott. Carlo Magri, rapp.ta e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino ed elettivamente dom.ta presso lo studio dello stesso in Roma alla via Antonio Nibby, 7 nonché contro - resistente - SOCIETA’ ESTENSE 4 TORRI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giancarlo Zanella, rapp.ta e difesa dall’avv. Paolo Gianolio ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Mantova alla via Acerbi, 27 FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO - resistente - Con istanza di arbitrato dell’11.7.2005, prot. n. 760, il sig. Sborgia ha dedotto che: - nella stagione sportiva 2003/2004 ha militato nel sodalizio Estense 4 Torri s.r.l., disputando il campionato di serie A1 di pallavolo maschile; - con tale società aveva sottoscritto un contratto pluriennale di prestazione sportiva valido per le stagioni 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005; - in data 13.1.2004, la società Estense 4 Torri ha esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del rapporto anche per il 2004/2005; - al termine della stagione sportiva 2003/2004, la Estense 4 Torri è retrocessa nel campionato di A2 e, senza alcun preavviso, ha ceduto il titolo sportivo di partecipazione a tale campionato alla Dorica Pallavolo s.r.l.; - la cessione del titolo sportivo è stata ratificata dal Consiglio Federale della FIPAV; - in conseguenza di ciò, è stato costretto a rivolgersi alla Commissione Tesseramento Atleti, attivando la procedura di scioglimento coattivo del vincolo nei confronti della società Estense 4 Torri; - la Commissione Tesseramento Atleti ha decretato lo scioglimento del vincolo e, con un provvedimento successivo, ha posto a carico dell’istante un indennizzo di €. 12.500,00; - tale decisione è stata impugnata da entrambe le parti davanti alla Commissione d’Appello Federale: l’una per sentirsi dichiarare lo scioglimento del vincolo senza indennizzo; l’altra per farsi riconoscere un indennizzo pari ad €. 37.500,00; - la Commissione d’Appello Federale ha accolto il ricorso della Estense 4 Torri s.r.l. stabilendo in €. 37.500,00 l’ammontare dell’indennizzo a carico della controparte; - ha impugnato questa decisione innanzi alla Corte Federale che però, in data 6.4.2005, ha rigettato il ricorso. Ciò premesso, il sig. Sborgia ha chiesto, previo annullamento del provvedimento della Corte Federale, la revoca dell’indennizzo; in subordine, l’adozione di ogni altra equa soluzione. Con atto del 18.7.2005, prot. n. 839, la FIPAV, dopo aver fatto rilevare in via preliminare la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti della società Estense 4 Torri, ha contestato l’avversa pretesa, concludendo per l’inammissibilità/improcedibilità dell’istanza e comunque per il suo rigetto nel merito perché infondata in fatto ed in diritto. In data 27.9.2005 si è tenuta, in conferenza telefonica, per l’espletamento delle formalità di rito, la prima riunione del Collegio Arbitrale. Alla prima udienza del 14.10.2005, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Estense 4 Torri s.r.l., concedendole termine fino al 3.11.2005 per il deposito della comparsa di costituzione. Con istanza del 31.10.2005, prot. n. 1811, la società Estense 4 Torri ha chiesto il differimento del suddetto termine ed, ottenuta la relativa autorizzazione, si è costituita con apposita memoria, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dallo Sborgia perché inammissibili ed infondate. All’udienza del 18 novembre 2005, su richiesta delle parti, il Collegio ha concesso termine per il deposito delle memorie conclusive fino al 12.12.2005. A tanto hanno provveduto soltanto il sig. Sborgia e la FIPAV. Le parti hanno espresso il loro consenso a che fosse prorogato il termine di pronunzia del lodo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa la richiesta della FIPAV di essere estromessa dal giudizio. La presente controversia, infatti, ha ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento (la decisione della Corte Federale del 6.4.2005) emesso da un organo giurisdizionale della Federazione, ciò che è sufficiente a far ritenere sussistente in capo ad essa la legittimazione passiva ad causam. Né è possibile sostenere che la presenza nel giudizio della società Estense 4 Torre faccia venire meno la legittimazione passiva della FIPAV, giustificandone l’estromissione che, peraltro, non è stata chiesta neppure nella comparsa di risposta ma soltanto nella memoria conclusiva. In ogni caso e risolutivamente, sebbene in una prospettiva de iure condendo sia auspicabile la “ridefinizione” del ruolo delle Federazioni sportive nell’ambito della procedura arbitrale, de iure condito, queste ultime non possono che essere considerate parti “necessarie” degli arbitrati che si svolgono innanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Venendo al merito, va detto che la fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio è prevista dall’art. 33, 2° comma, lett. b), del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti, laddove è detto che “Il vincolo a tempo indeterminato si scioglie in via coattiva . . . . . per cessione del diritto sportivo . . . . .”. Il successivo 6° comma prevede poi che “Lo scioglimento del vincolo nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 è deliberato dalla Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Giurisdizionale . . . . .”. Tali disposizioni (artt. 77 e ss.) disciplinano dettagliatamente la procedura dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti. A completare il quadro normativo vi sono le “Norme per il Tesseramento di Atleti di Serie A Maschile per la Stagione 2004/2005” adottate con delibera del Consiglio Federale n. 76 dell’1.7.2004. Questa normativa – nel cui preambolo si legge: “In deroga a quanto previsto nel vigente Regolamento Tesseramenti e Affiliazioni FIPAV, la durata e le modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di Serie A/1 e A/2 maschile sono regolate dalle disposizioni contenute nelle norme che seguono” – alla lett. E), punto 3., stabilisce che “L’indennizzo determinato secondo i parametri dell’allegato, salvo diverso accordo tra le parti, sarà dovuto anche dagli atleti tesserati per l’associato che cede il diritto di partecipazione ad un Campionato Nazionale di serie A/1 o A/2 . . . . .”. Dal tenore letterale di tale ultima disposizione emerge, dunque, in modo chiaro ed inequivocabile che, in talune ipotesi, anche gli atleti sono tenuti al versamento dell’indennizzo. Di conseguenza è priva di fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui al pagamento dell’indennizzo sarebbero tenute soltanto le società. Né vale obiettare al riguardo ed in questa sede che l’onerare gli atleti del pagamento dell’indennizzo sarebbe una disposizione illegittima e/o inopportuna, dato che non rientra nei compiti del Collegio alcuna valutazione di legittimità e di merito delle norme che è chiamato ad esaminare, dovendosi esso limitare unicamente alla loro scrupolosa applicazione. Quanto ai criteri per l’individuazione del quantum dell’indennizzo, l’allegato – dopo aver chiarito che il suo ammontare si determina moltiplicando l’aliquota base, le serie di appartenenza e di destinazione ed il valore dell’atleta - al punto 2. fissa l’aliquota base in €. 12.500,00 e, al punto 3., precisa che “Il coefficiente relativo alla serie di appartenenza e quella di destinazione si calcola in rapporto tra il Campionato cui l’atleta ha partecipato nell’anno sportivo antecedente la richiesta di nuovo tesseramento e il Campionato cui ha titolo di partecipare l’associato di nuovo tesseramento, secondo la seguente tabella: - - atleta di Serie A/1 che si tessera per associato di Serie A/1 4,00 - - atleta di Serie A/2 che si tessera per associato di Serie A/2 2,00 - - atleta di Serie A/1 che si tessera per associato di Serie A/2 3,00 - - atleta di Serie A/2 che si tessera per associato di Serie A/1 3,00 . . . . .”. La precisa identità ed autonomia di un’apposita fattispecie di scioglimento coattivo del vincolo per l’ipotesi che venga ceduto il titolo sportivo esclude in radice la possibilità – come invece pretenderebbe il ricorrente – di ricondurre il caso di specie nell’alveo della previsione, assolutamente diversa, dello scioglimento del vincolo per giusta causa, disciplinata, infatti, a parte alla lett. a). In altri termini, l’avere l’art. 33 del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti individuato la cessione del titolo sportivo e la giusta causa come due eventi oggettivamente e concettualmente differenti non consente di operare alcuna sovrapposizione fra gli stessi, sussumendo l’uno nell’altro. A nulla rileva poi la circostanza che la procedura per lo scioglimento del vincolo sia la stessa e per l’ipotesi di cessione del titolo sportivo e per l’ipotesi di giusta causa, dato che l’assimilazione delle due fattispecie sotto il profilo procedurale non può portare, ovviamente, alla conclusione della loro identità pure sotto l’aspetto sostanziale. Delineato il quadro normativo di riferimento, è di tutta evidenza che la decisione impugnata dal ricorrente è pienamente legittima ed immune da vizi e pertanto non è meritevole di alcuna censura. Corretta, in primo luogo, è l’affermazione – peraltro comune a tutti e tre i provvedimenti della Giustizia interna – secondo cui la normativa introdotta con la delibera n. 76/2001 del Consiglio Federale (poi modificata con successiva delibera n. 82/2004 dello stesso organo) trova applicazione nel caso di specie, atteso che il momento temporale che assume rilievo a tal fine è il dies (20.8.2004) di presentazione dell’istanza di scioglimento del vincolo e non quello, di data anteriore, nel quale è stata effettuata la cessione del titolo sportivo, in quanto questo episodio si pone soltanto come mero presupposto fattuale della volontà di richiedere lo scioglimento del vincolo. Altrettanto ineccepibile è la statuizione sull’ammontare dell’indennizzo. In relazione ad essa, pur cogliendo il rilievo formulato dalla FIPAV nella memoria conclusiva - e cioè che l’unico nodo della presente controversia è rappresentato dalla questione se, ai fini dell’applicazione dei criteri di quantificazione dell’indennizzo, occorre avere riguardo, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis codificato all’art. 5 c.p.c., alla “situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione dell’istanza di svincolo” oppure a quella che, determinatasi nel corso dei procedimenti affidati alla giurisdizione interna, è stata portata alla cognizione dei relativi Giudici attraverso le specifiche allegazioni di una parte e non è stata contestata dall’altra, che, al contrario, aveva un preciso onere in tal senso, in virtù del principio dispositivo – non se ne condivide, però, l’impostazione teorica. Da un lato, infatti, è da escludere che l’art. 5 c.p.c. - il quale “preserva” esclusivamente la giurisdizione e la competenza, determinate in base alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, dai successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto – possa costituire la fonte normativa alla cui stregua sciogliere il nodo di cui s’è detto; dall’altro, l’invocazione del principio dispositivo non è decisiva perché il nostro ordinamento processual-civilistico, pur essendo improntato al detto principio, in alcuni casi attribuisce al Giudice il potere di rilevare d’ufficio determinate “anomalie” nell’ambito delle attività processuali riservate alle parti. La questione va allora impostata e risolta in termini differenti, vale a dire nel senso di accertare se l’allegazione riguardante la società di destinazione dello Sborgia integri gli estremi della mutatio libelli ovvero quelli della emendatio: nel primo caso, si avrebbe un mutamento della domanda, e quindi una domanda nuova, la cui inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio, e di conseguenza l’indennizzo dovrebbe essere quantificato nella misura minima di €. 12.500,00, atteso che nel primo giudizio innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti non esisteva in atti alcuna allegazione sulla società di destinazione dell’atleta; nell’altro caso, si sarebbe in presenza di una mera modifica integrativa della domanda, certamente ammissibile, e quindi il quantum dell’indennizzo dovrebbe essere determinato moltiplicando la misura minima per il coefficiente 3,00, dato che, in sede di appello, la società Estense 4 Torri ha dedotto, senza che, peraltro, tale circostanza sia stata oggetto di alcuna contestazione da parte del sig. Sborgia, che questi, già dal 26.9.2004, era tesserato per la società Sud Tirol Alto Adige Volley militante nel campionato di A2. Orbene, non v’è dubbio che l’allegazione riguardante la suddetta circostanza non è configurabile come mutatio libelli, bensì semplicemente come emendatio e quindi non può che condividersi la quantificazione dell’indennizzo così come operata dalla Corte Federale. In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando, così decide: 1) Rigetta il ricorso proposto dal sig. Emanuele Sborgia; 2) Compensa interamente le spese di lite; pone a carico delle parti gli onorari e le spese di arbitrato nella misura del 50% a carico della parte ricorrente, del 25% a carico della parte resistente Federazione Italiana Pallavolo e del 25% a carico della parte resistente Estense 4 Torri Srl, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento; 3) Dispone che i diritti amministrativi versati dalla parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma in data 9 febbraio 2006 nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. Il Presidente F.to Marcello de Luca Tamajo Arbitro F.to Enrico Ingrillì Arbitro F.to Carlo Guglielmo Izzo
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