COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALBALONGA AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA AVEZZANOALBALONGA DEL 18.12.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 75 del 21.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALBALONGA AVVERSO LE SANZIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA AVEZZANOALBALONGA
DEL 18.12.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 75 del
21.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società Pol. Albalonga, dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data
22.12.2005, copia degli atti relativi alla gara N. Avezzano-Albalonga del 18.12.2005,
valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso le sanzioni del
Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 75 del 21.12.2005;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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