COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 AL CALCIATORE DORIA CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 AL CALCIATORE DORIA CLAUDIO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti del reclamo in epigrafe;
udite le conclusioni del difensore del tesserato, nonché le dichiarazioni rese dallo stesso
calciatore Claudio Doria;
ritenuto che dagli atti emerge con evidenza che il calciatore Claudio Doria – tesserato
A.S. Noicattaro Calcio – al termine della gara Noicattaro-Nuovo Terzino del 22.12.2005,
nel rientrare negli spogliatoi attingeva volontariamente con uno sputo un assistente
arbitrale, colpendolo sul viso, e rivolgeva nei confronti del predetto espressione
offensiva, come si evince sia dalla lettura del rapporto dell’assistente arbitrale che dalla
stessa ammissione dei fatti da parte del tesserato sia in sede di reclamo che alla
odierna udienza dinanzi a questa Commissione disciplinare;
preso atto della circostanza che il Doria alla odierna udienza si è scusato del proprio
comportamento, asserendo come esso fosse dovuto alla tensione agonistica e nervosa
per la gara appena conclusasi;
rilevato che le doglianze difensive in merito alla asserita erronea applicazione da parte
del Giudice Sportivo dell’art. 14 comma 2bis appaiono inconferenti in quanto il Giudice
Sportivo, nel determinare la sanzione, non fa espresso riferimento all’ultima parte del
predetto comma (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), bensì
genericamente al disposto dell’intero comma 2bis dell’art. 14 del C.G.S., che stabilisce
le entità minime delle squalifiche irrogabili in relazione alle infrazioni ivi specificate, sia
esse violente o meramente irriguardose;
considerato che, stante la gravità del comportamento tenuto dal Doria, profondamente
lesivo della dignità dell’assistente arbitrale, contenuto nello spregevole gesto dello sputo
sul viso, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità e pertanto
essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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