COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA FINO AL 01.02.2006 AL DIRIGENTE GRIMALDI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 dell’11.01.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00
E DIFFIDA E LA SQUALIFICA FINO AL 01.02.2006 AL DIRIGENTE GRIMALDI
ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 dell’11.01.2006 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dall’A.C. Solofra avverso il provvedimento del G: S. (C.U. n. 85
dell’11.01.2006) con il quale sono state irrogate l’ammenda di _ 3.000,00 e diffida alla
Società e la squalifica fino al 01.02.2006 al sig. Grimaldi Antonio (qualificato come
allenatore del Solfora).
Ascoltato il sig. Antonio Grimaldi, Presidente della A.C. Solofra;
Rilevato d’ufficio che il sig. Antonio Grimaldi, sanzionato con la squalifica fino al
01.02.2006 quale allenatore del Solfora, risulta invece censito quale Presidente della
stessa Società;
valutato che, alla luce di tale accertamento, la sanzione irrogata nei confronti del
Grimaldi deve essere dichiarata nulla e gli atti di gara debbono essere nuovamente
trasmessi al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza;
ritenuto che, in virtù della squalifica irrogatagli, il Grimaldi poteva sottoscrivere il reclamo
oggi all’esame di questa Commissione per la sanzione irrogata alla Società (ove fosse
stato inibito il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile) e dunque può
procedersi all’esame del motivo di reclamo proposto avverso l’ammenda di _ 3.000,00 e
la diffida;
considerato che le deduzioni svolte dalla Società reclamante con le quali vengono
contestate le versioni dei fatti come esposte dal commissario di campo non trovano
conferma in alcun mezzo di prova;
ritenuto, però, che la sanzione irrogata appare eccessiva in relazione all’entità dei fatti
censurati,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo,
•Dichiara nulla la sanzione irrogata al signor Antonio Grimaldi e, per le ragioni
esposte in motivazione, trasmette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di
competenza;
•Riduce la sanzione irrogata alla Società da ammenda di _ 3.000,00 e diffida alla sola
ammenda di _ 3.000,00.
Nulla per la tassa non versata.
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