COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCON ALEX (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 92 del 18.01.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCON ALEX (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 92 del 18.01.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti di gara, rileva quanto segue.
Il calciatore Marcon Alex a giuoco fermo colpiva volontariamente un avversario con un
pugno al torace e, per tale motivo, veniva espulso.
La conseguente sanzione era applicata con riferimento all’art. 14 comma 2 bis lett. b)
del C.G.S,, essendosi configurato nel caso di specie il giuoco violento.
La reclamante ha dedotto che il calciatore Mancon Alex, nel tentativo di svincolarsi dalla
presa dell’avversario che lo tratteneva per la maglia, accidentalmente lo colpiva su
braccio e petto facendolo cadere in terra, senza che l’arbitro potesse valutare con
esattezza il fatto perché era posizionato lontano.
Il reclamo, finalizzato alla riduzione della squalifica, non può essere accolto, neppure
parzialmente.
L’assunto della reclamante non trova riscontro nel referto dell’arbitro, che, come è noto,
è fonte privilegiata di prova ai sensi dell’ art. 31 lett. a1) del C.G.S., mentre la squalifica
è conforme al minimo edittale di cui alla norma sopra richiamata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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