COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A – M ) GARA DEL 14/01/2006 PAGANESE – SANGIUSEPPESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/02/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A – M )
GARA DEL 14/01/2006 PAGANESE - SANGIUSEPPESE
Il Giudice Sportivo,
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°43 del 18/01/2006;
- Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla
F.C.Sangiuseppese e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra, per
avervi preso parte il calciatore Juliano Luigi nato il 12/08/1988 (tesserato Paganese) squalificato
come da C.U. n°35 del 14/12/2005 e schierato in campo con il n°6, invocandosi per l'effetto
l'applicazione della sanzione di cui all'art.12 comma 5 del C.G.S.;
- Rilevato che, come si evince dal C.U. n°35 del 14/12/2005, al predetto calciatore veniva irrogata
la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione ( IV infrazione );
- Ritenuto che, ai sensi dell'art.17 comma 2 del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche di
calciatori devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del C.U. salvo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo;
- Ritenuto dunque che il calciatore Juliano Luigi, in quanto squalificato,non aveva titolo per
partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società di
appartenenza la sanzione di cui all'art.12 comma 5 del C.G.S.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società Paganese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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