COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°104 del 08/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 30/12/2005 FRANCAVILLA – SAPRI CALCIO SPA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°104 del 08/02/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 30/12/2005 FRANCAVILLA - SAPRI CALCIO SPA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 80 del 4 12006;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla SSD Sapri
Calcio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui in epigrafe per
avervi preso parte il calciatore Zagaria Luciano Marco ( tesserato Francavilla ), per una
presunta irregolarità di tesseramento, invocandosi per l'effetto, le sanzioni previste dall'art.
12 comma 5 del CGS;
- visto il C.U. n° 18D del 3 22006 con il quale la Commissione Tesseramenti della FIGC
comunica, su richiesta di questo Giudice Sportivo, di avere, nella riunione del 3 22006,
dichiarato nullo il trasferimento del calciatore Zagaria Luciano Marco alla società F.C.
Francavilla;
- considerato che, ai sensi dell'art. 44 comma 6 del CGS, "le decisioni della Commissione
Tesseramenti sono immediatamente esecutive";
- ritenuto pertanto che il citato calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara
sopraindicata;
- visto l'art.12 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società Francavilla la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.