LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SIMONE NICOLA CAVALIERE (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA PISTOIESE-MARTINA DEL 21 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SIMONE NICOLA CAVALIERE (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA PISTOIESE-MARTINA DEL 21 DICEMBRE 2005). La società A.C. Martina S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Simone Nicola Cavaliere la squalifica per tre gare effettive per essere stato espulso per avere colpito, con un violento schiaffo al volto un avversario, a gioco fermo, in occasione di una mischia tra calciatori delle due squadre. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiede la riduzione della sanzione irrogata. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto sanzionato era privo di volontarietà e che non avrebbe comunque causato alcun danno fisico al calciatore avversario e che nella specie il Cavaliere non avrebbe avuto alcuna intenzione lesiva. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che il colpire con un “violento” schiaffo al volto un avversario, tra l’altro a gioco fermo e senza essere stato precedentemente provocato, costituisca un atto oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario, e quindi un comportamento violento ed antisportivo, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14 comma 2 bis del C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art. 14 comma 1° C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento, reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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