LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PISTOIESE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABRIZIO BOCCACCINI (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA PISTOIESE-MARTINA DEL 21 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PISTOIESE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABRIZIO BOCCACCINI (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA PISTOIESE-MARTINA DEL 21 DICEMBRE 2005). La società A.C. Pistoiese S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Fabrizio Boccaccini la squalifica per due gare effettive “perché a gioco fermo, e spingendo energicamente la testa di un avversario caduto a terra, teneva condotta gravemente scorretta che provocava reazioni e pericoli di colluttazione tra altri tesserati delle due squadre”. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne chiede la riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto sanzionato era privo di violenza e che non avrebbe comunque causato alcun danno fisico al calciatore avversario. All’odierna riunione è intervenuto il calciatore Fabrizio Boccaccini, il quale ha confermato i motivi del reclamo richiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che nella specie l’incolpato, con il gioco fermo, come del resto risulta dal referto arbitrale, ha comunque energicamente spinto la testa dell’avversario ancora a terra e già tale comportamento è di per sé riprovevole e meritevole di censura. A ciò si aggiunga che il comportamento antisportivo del Boccaccini ha avuto come diretta conseguenza, come riportato dall’arbitro, una mischia che ha coinvolto molti calciatori. Orbene non vi è chi non veda che il colpire un avversario, seppur senza intenzioni lesive, non in un contrasto di gioco, costituisca un atto del tutto gratuito ed ingiustificato; se a ciò si aggiunge che tale aggressione ha scatenato una mischia, (e che il calciatore da professionista quale è non poteva non sapere il rischio cui andava incontro) conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come antisportivo ed illecito. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Pistoiese S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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