LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.000,00 EURO (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA FOLIGNOCARRARESE DEL 21 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
1.000,00 EURO (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA FOLIGNOCARRARESE
DEL 21 DICEMBRE 2005).
La società Carrarese Calcio S.r.l. impugna la decisione con cui il
Giudice Sportivo le ha irrogato, in relazione alla gara contro il Foligno dei
23/12/2005, la sanzione dell’ammenda di 1.000,00 euro, perché “propri
tesserati non identificati cagionavano alle porte del proprio spogliatoio e del
locale docce vari danneggiamenti”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, contestando in
toto che i suoi tesserati abbiano posto in essere i comportamenti loro attribuiti
dal Giudice Sportivo.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che, in atti,
non vi è prova alcuna che i tesserati della reclamante abbiano danneggiato gli
spogliatoi.
Infatti nel referto arbitrale risulta semplicemente che: “il dirigente della
società Foligno … a fine gara mi faceva notare che la porta d’ingresso dello
spogliatoio della Carrarese e la porta per entrare alle docce dello stesso
spogliatoio presentavano dei fori causati dai tacchetti delle scarpe”.
Tale circostanza, peraltro, non è certo sufficiente a comprovare la
colpevolezza dei tesserati della reclamante, vertendosi nella specie in
presenza di un mero elemento indiziario, di per sé non idoneo a dimostrare la
colpevolezza dei tesserati della Carrarese, atteso che non risulta quindi che
nessuno abbia direttamente assistito al presunto danneggiamento.
Conseguentemente, in assenza di idonea prova, deve ritenersi fondato
il ricorso.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Carrarese Calcio S.r.l. ed annulla la
sanzione irrogata.
La tassa non va addebitata.
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