LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE ALESSANDRO LAMONICA (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA MONTEVARCHI-PRATO DEL 21 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.182/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE ALESSANDRO LAMONICA (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA MONTEVARCHI-PRATO DEL 21 DICEMBRE 2005). Con atto in datato 27/12/2005 il calciatore Alessandro Lamonica (A.C. Prato S.p.a.) ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente il suddetto non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dal calciatore Alessandro Lamonica (A.C. Prato S.p.a.). La tassa va addebitata.
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