LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GAETANO LONARDO ED AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S. (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA REAL MARCIANISE-LATINA DELL’8 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.190/C del 25/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE GAETANO LONARDO ED AMMENDA
10.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA ART.13/1 COMMA C DEL C.G.S.
(C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA REAL MARCIANISE-LATINA DELL’8
GENNAIO 2006).
Con la delibera indicata in oggetto il Giudice Sportivo ha squalificato
per tre gare effettive il calciatore Gaetano Lonardo (A.S. Latina S.p.a.) “per
atto di violenza verso un avversario che colpiva a gioco fermo con uno
schiaffo al viso che lo faceva cadere a terra“.
Per ottenere l’annullamento o, in ipotesi, la riduzione della sanzione ha
proposto reclamo la società sostenendo che l’episodio riportato dall’arbitro nel
proprio rapporto si sarebbe svolto mentre il calciatore Gaetano Lonardo ed un
suo antagonista si contendevano il recupero del pallone vicino alla linea
laterale ma ancora sul terreno di gioco. Aggiunge che il Lonardo in tale
occasione si sarebbe limitato ad allontanare con una spinta l’avversario, poi
caduto platealmente a terra, che stava esercitando su di lui una forte
pressione fisica.
Col supplemento acquisito in questa sede il direttore di gara ha
confermato il rapporto precisando che, a gioco fermo per l’uscita del pallone in
fallo laterale, il Lonardo colpì “in maniera deliberata con uno schiaffo al volto”
un calciatore del Marcianise che, durante un alterco verbale, gli aveva
appoggiato una mano sul petto.
La tesi della reclamante è dunque smentita dagli atti ufficiali e non può
perciò essere accolta. Osserva in proposito la Commissione che il colpire un
avversario con uno schiaffo al volto assume, senza dubbio, i connotati di
condotta violenta soprattutto perché non ha e non può avere alcuna attinenza
col gioco del calcio e, nella specie, anche perché l’episodio si è svolto a gioco
fermo per l’uscita in fallo laterale del pallone.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta perfettamente in linea
con il disposto di cui alla norma dell’art. 14, 2bis lett. b) C.G.S. e deve perciò
essere confermata.
La società A.S. Latina S.p.a. ha inoltre proposto reclamo avverso
l’ammenda di 10.000,00 euro con lettera di diffida inflitta dal Giudice Sportivo
per sentirla annullare o in ipotesi ridurre sul presupposto di un’errata
esposizione dei fatti riportati nella decisione impugnata. Sostiene che il
pullman nel quale erano trasportati i tifosi del Latina fu costretto a fermarsi per
la presenza di un autoveicolo dei vigili urbani che ne ostruiva il passaggio e
che, in tale frangente, alcuni sostenitori del Marcianise lanciarono petardi
sotto il pullman provocando la rottura di un vetro e l’aggressione da parte
degli ospiti di un tifoso della squadra locale. Successivamente, dopo che gli
animi si erano placati per l’intervento della Polizia, i tifosi laziali sono stati
accompagnati nel settore dello stadio ad essi destinato. Contesta perciò che il
ritardo nell’inizio della gara sia stato causato dai suoi tifosi perché i fumogeni
sono stati lanciati dall’esterno dello stadio in direzione del settore ad essi
riservato, sottolineando che l’episodio verificatosi fuori dello stadio è stato così
riferito dal commissario di campo che, invece, si trovava al suo interno.
Aggiunge che anche il lancio di petardi all’interno del settore occupato dagli
ospiti al termine della gara, causa della distruzione di alcuni seggiolini, era
opera dei supporters di casa.
Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini riferisce con precisione nella propria
relazione questi fatti direttamente percepiti: a) prima dell’inizio della gara i
tifosi del Latina, aperta la porta del pullman che li trasportava, hanno
aggredito un sostenitore del Marcianise colpendolo con calci e pugni e con un
segnale stradale dagli stessi divelto provocandone il ricovero in ospedale per
la suturazione delle ferite riportate; b) risaliti sul pullman, colpito con calci e
pugni da alcuni spettatori locali, gli ospiti hanno lanciato al loro indirizzo
bottiglie vuote ed alcuni grossi petardi; c) la gara ha avuto inizio con ritardo
“...per il lancio di tre fumogeni lanciati dall’esterno proprio dai tifosi del Latina”;
d) “i tifosi del Latina, a fine gara, hanno divelto alcuni sedili, pezzi di rubinetti
dei servizi igienici del locale adibito a W.C. per lanciarli al di fuori dello stadio
contro i tifosi del Marcianise, in risposta del lancio di pietre operato da
costoro”.
Osserva la Commissione che - rilevato che per altri fatti avvenuti in
occasione della stessa gara ed ascrivibili ai propri tifosi il Real Marcianise è
stato opportunamente sanzionato con separata delibera - gli episodi di
inammissibile violenza direttamente percepiti dal Collaboratore dell’Ufficio
Indagini e descritti nella propria relazione sono esattamente gli stessi
adoperati dal Giudice Sportivo per motivare la sanzione dell’ammenda
comminata alla società Latina con la delibera impugnata. Ne consegue che la
ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante non può trovare
accoglimento e, considerato anche che l’entità della sanzione appare
adeguata agli accadimenti di cui i tifosi del Latina sono stati autori, il reclamo
deve essere respinto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Latina S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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